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Bitcoin e IVA: la sentenza 264/14 della Corte Europea

Bitcoin e IVA: la sentenza 264/14 della Corte Europea

La normativa fiscale sulle criptovalute è ancora piuttosto carente, sia che si tratti di privati che di imprese, nonostante l’utilizzo delle nuove monete sia in forte crescita, sia dal punto di vista del trading che del pagamento di beni e servizi.



Tale carenza ha generato un attenzione elevata nei confronti di quelle poche sentenze, sia nazionali che internazionali, che hanno finito per tracciare una strada ben precisa, seppure incentrate su singoli casi molto specifici.

Ed è esattamente ciò che è accaduto nel 2015, quando la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata chiamata a esprimere un giudizio sulla possibilità di esentare la compravendita di Bitcoin dal pagamento dell’imposta sul valore, la ben nota IVA. Vista l'attuale importanza del tema, abbiamo ritenuto utile riproporre i passi fondamentali di ciò che fu deciso nell'occasione di quella sentenza.

La questione era stata sollevata da David Hedqvist, cittadino svedese in procinto di avviare una società di mediazione per la compravendita di Bitcoin. Il problema nasceva dal fatto che il Sign. Hedqvist riteneva che le operazioni svolte tramite la propria piattaforma di exchange fossero esenti dal pagamento dell’IVA, mentre il fisco svedese la pensava in maniera del tutto opposta.

La sentenza della Corte Europea fu senza dubbio rivoluzionaria nei suoi esiti, tant’è che ancora oggi costituisce un riferimento normativo essenziale.

Eppure, nonostante gli effetti sulla vita reale siano stati notevoli, nella sentenza non mancano delle zone d’ombra che ancora oggi necessitano di essere chiariti e che la Corte Europa, all’epoca, non ha risolto e che invece consentirebbero di rispondere ad alcune domande che restano poco chiare. Perché, esempio, il possesso di Bitcoin o altra criptovaluta non può considerarsi al pari di un deposito su conto corrente, quindi potendo contare sull’esenzione dell’IVA?.

Bitcoin e tasse: il quadro normativo della Corte Europea

Certamente i riferimenti normativi per la Corte Europea non erano tanti e si è dovuto procedere con un processo di esclusione. I riferimenti normativi presi in considerazione sono esclusivamente quelli presenti nella Direttiva Europea sull’IVA. All’articolo 2 è riportato che sono soggette a IVA “le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale” e le “prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale”. Poi agli articoli 14 e 24 della medesima direttiva si entra nel merito del significato delle espressioni “cessioni di beni” e “prestazioni di servizi” e si chiarisce che “Costituisce cessione di beni il trasferimento del potere di disporre di un bene materiale come proprietario” mentre per i servizi “Si considera prestazione di servizi ogni operazione che non costituisce una cessione di beni”. L’articolo 135, infine, elenca tutti i casi di esenzione dell’IVA e tra queste sono rilevanti, ai fini della questione posta dall’articolo, le voci D, E ed F:

d)  le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad altri effetti commerciali, a eccezione del ricupero dei crediti;

e) le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, a eccezione delle monete e dei biglietti da collezione ossia monete d’oro, d’argento o di altro metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici;

f) le operazioni, compresa la negoziazione ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli, a esclusione dei titoli rappresentativi di merci e dei diritti o titoli di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

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Trasferimento di Bitcoin: beni o servizi?

Il primo ostacolo, per la Corte Europea, era stabilire, in maniera assolutamente inequivocabile, se la compravendita di Bitcoin si potesse configurare come cessione di beni, prestazione di servizio a titolo oneroso oppure nessuna delle due.

Il motivo dell’importanza di stabilire questo primo aspetto risiede nell’eventuale aliquota da applicare al caso dei Bitcoin. Per la società svedese, il fisco nazionale aveva optato per un’aliquota utilizzata nelle prestazioni dei servizi e il ricorrente aveva richiesto che la Corte Europea si esprimesse anche in merito a ciò.

Secondo la Corte Europea i Bitcoin non possono essere considerati beni materiali, visto che i Bitcoin non possono essere utilizzati che come mezzo di pagamento, e qualsiasi altro utilizzo è precluso, al pari di una valuta tradizionale. In questo modo, la cessione di Bitcoin al cliente che acquista a fronte del pagamento di una certa somma in valuta tradizionale, non si può considerare come cessione di beni dalla società X al cliente stesso. Un punto, questo, che fin dall’inizio sembrava abbastanza scontato.

Se la cessione di Bitcoin non può essere considerata cessione di beni implica che allora si può configurare come prestazione di servizi. Ma a titolo oneroso oppure no? La questione è rilevante dal momento che se la prestazione si intende a titolo oneroso allora, secondo l’articolo 24 della direttiva IVA, richiede il pagamento dell’imposta sul valore. Ma anche in questo caso la Corte Europea evidenzia un aspetto. La prestazione di servizio a titolo oneroso, che ricade quindi nel campo di applicazione dell’IVA, necessita che tra il prestatore e il beneficiario vi sia un rapporto giuridico tale per cui il compenso ricevuto dal prestatore sia l’effettivo controvalore per il servizio prestato. Questo è il primo punto. Ma in cosa consiste il guadagno della piattaforma di compravendita?

Exchange di Bitcoin: fatturare lo spread

Ma da cosa guadagnano le società di exchange? Premesso che le linee di ricavo si possono con il tempo diversificare, nel caso in questione su cui si è espressa la Corte Europea di Giustizia l’unica linea di ricavo era quella stabilita dalla differenza tra prezzo di acquisto e di vendita. Le piattaforme che si occupano di mediare tra criptovalute e acquirenti, solitamente uno spread a ciò che rivendono rispetto al prezzo di acquisto. Applicare uno spread comporta che il prezzo finale viene maggiorato di una certa percentuale, o anche di una cifra fissa, rispetto al prezzo pagato all’acquisto. Ed è da questo spread che dipendono i ricavi delle società di mediazione, quindi dalla differenza tra il prezzo di acquisto del cliente e il prezzo di acquisto della piattaforma sul mercato di riferimento per le criptovalute.

La questione sollevata di fronte alla Corte Europea, quindi, riguarda proprio il versamento dell’IVA rispetto alle operazioni effettuate dalla società per conto dei propri clienti, tenendo conto che la società non avrebbe fatturato altre spese se non quelle relative alle commissioni sulle operazioni di acquisto e vendita dei Bitcoin, appunto lo spread, e che non avrebbe eseguito transazioni pagate in Bitcoin.

Da questo si evince che la compravendita di Bitcoin si conferma come una prestazione di servizi a titolo oneroso e quindi tassabile con IVA. Ma è stata proprio questa la decisione della Corte Europea?

Bitcoin: conto corrente o valuta?

Un altro aspetto considerato dalla Corte Europea è stato quello di poter equiparare i Bitcoin, e il loro possesso, a un tradizionale conto corrente bancario. Perché questa necessità? Perché questo consentirebbe di far rientrare la detenzione di una criptovaluta nel punto D dell’articolo 135 della Direttiva dell’Iva, così da consentire l’esenzione dell’imposta anche sui Bitcoin e affini. A tal proposito la Corte Europea ha sostenuto, in effetti, che dal momento che il possesso di Bitcoin, e la loro cessione, avviene mediante un indirizzo univoco e personale, quest’indirizzo può essere equiparato a un numero di conto corrente bancario. Eppure, nonostante questa posizione, la decisione finale è stata quella di non considerare il possesso dei Bitcoin al pari di un conto corrente, escludendo di fatto il caso alla lettera D dai motivi di esenzione del pagamento dell’Iva.

Nemmeno l’iniziale considerazione che la valuta virtuale Bitcoin potesse essere assimilata a qualsiasi altra valuta del mondo reale ha consentito di richiamarsi all’esenzione fissato dalla lettera F. In sostanza, la Corte Europea ha stabilito che sì i Bitcoin possono essere considerati una valuta ma non al punto tale da consentire l’esenzione dell’imposta sul valore aggiunto. Inoltre, sempre secondo la Corte Europea, i Bitcoin ma non possono essere equiparati al concetto di moneta elettronica in quanto il loro valore non è espresso nell’unità di calcolo tradizionale, come potrebbe essere l’euro, ma nell’unità di calcolo virtuale, che nel caso in esame è il Bitcoin ma può essere qualsiasi altra valuta virtuale.

Bitcoin: bisogna pagare l’Iva oppure no?

Visto che non è possibile equiparare i Bitcoin ad un tradizionale conto corrente e che nemmeno si possono equiparare alle azioni o altri titoli societari, e visto che le operazioni esenti dall’IVA, sono operazioni finanziarie che non necessariamente devono essere compiute da una banca o da altro istituto finanziario e che gli Stati membri esentano dal pagamento dell’Iva i depositi di fondi, i conti correnti, i pagamenti tradizionali, i giroconti, i crediti vantati e gli assegni. Alla luce di ciò la Corte ritiene che l’esenzione viene applicata correttamente per tutti i trasferimenti di denaro e che quindi la medesima esenzione si possa applicare anche al trasferimento dei Bitcoin. Ma per fare ciò, la Corte Europea ha avuto la necessità di richiamarsi alla lettera E dell’articolo 135 ma sottolineando l’impossibilità di considerare applicabile l’esenzione secondo quanto stabilito dalla lettera D ed F dell’articolo 135, dal momento che la valuta virtuale Bitcoin» non costituisce né un titolo che conferisce un diritto di proprietà su persone giuridiche né un titolo di natura comparabile.

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