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Separarsi dal condominio: requisiti e modalità

Separarsi dal condominio: requisiti e modalità

Cosa dice la legge in merito ai raggruppamenti condominiali? È possibile, per un singolo condomino, chiedere il distacco dal condominio? Nonostante possa sembrare una procedura anomala, si tratta in verità di un processo riconosciuto e garantito dalla legge.



Il Codice Civile, con gli articoli 61 e 62, entra nel merito della situazioni in cui è possibile richiedere la separazione e la costituzione in edificio autonomo. Con l’articolo di oggi vogliamo proprio indagare questi aspetti, per aiutarti a capire come staccarsi dal condominio.

Il fatto che il distacco dal condominio sia contemplato dalla legge, non vuol dire che tale diritto sia esercitabile da chiunque e in qualunque situazione. Ciò implica che il processo di separazione può avvenire soltanto a patto che siano rispettati tutti i requisiti che legge impone. Ma quali sono le condizioni che consentono la separazione?

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Separazioni condominiali: quali sono i requisiti?

Innanzitutto va precisato che la separazione dal condominio originario può riguardare sia il singolo immobile, sia gruppi di immobili. In entrambi i casi, il requisito più importante per poter procedere con la separazione dal condominio originario è quello di avere le caratteristiche strutturali di un edificio o di più immobili autonomi. Se, ad esempio, gli immobili che intendono separarsi non dispongono di un ingresso differente a quello di proprietà dell’intero condominio, allora il distacco non è possibile. Affinché il processo sia attuabile è necessario che i separatisti possano godere dei propri immobili senza doversi appoggiare a servizi o proprietà degli altri condomini.

Ammesso che il requisito di autonomia sia posseduto, come staccarsi dal condominio in maniera che anche sul piano formale non vi siano problemi futuri? Anche in questo caso il chiarimento è nell’articolo 61 del Codice Civile dove si stabilisce, senza equivoci, che il distacco dal condominio dev’essere deliberato dall’assemblea con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio, come stabilito dall’articolo 1136 del Codice Civile.

Distacco condominiale: le eccezioni dell’articolo 1117

Anche se il requisito dell’autonomia è considerato come fondamentale ai fini dello scioglimento del condominio pregresso, vi è un altro articolo del Codice Civile che è necessario considerare per capire come staccarsi dal condominio, ed è il 1117. In tale articolo sono raccolte una serie di pertinenze in comune che, se restano tali, non inficiano minimamente la richiesta di separazione. Su questo aspetto si sofferma l’articolo 62. Ecco, allora, che chi richiede la separazione può farlo anche se, ad esempio, resta in comune l’area del parcheggio scoperto, oppure il suolo con tutte le fondazioni.

Tuttavia, nonostante l’elenco sia lungo, non è dato sapere, a prescindere, quali pertinenze possono essere mantenute in comune senza perdere il diritto al distacco, in quanto lo stesso articolo 62 resta vago su questo aspetto, tant’è che citando testualmente si riporta che l’esercizio del diritto è possibile anche “se restano in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall’art. 1117”. L’espressione vaga della legge comporta che ogni situazione dev’essere valutata nella sua specificità, lasciando così ampio margine di interpretazione in capo a chi dovrà esprimersi su una situazione di separazione condominiale.

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