Quando nascono controversie con banche e intermediari finanziari, una soluzione agevole ed economicamente vantaggiosa è quella di rivolgersi all’ABF, l’Arbitro Bancario Finanziario. In questo articolo spieghiamo passo, passo la procedura da seguire per l'apertura della pratica.
Recentemente abbiamo già parlato dell’ABF e di tutte le caratteristiche di questo importantissimo servizio a sostegno di tutti coloro che si trovano a vivere una spiacevole controversia con qualche banca o altro intermediario finanziario. In questo nuovo articolo ti spiegheremo quali sono i passaggi da seguire per l’apertura di una procedura che richieda l’assistenza dell’Arbitro Bancario Finanziario, così da avere le idee chiare su quali siano le tempistiche e le modalità di svolgimento del ricorso.
La prima cosa che dovrai fare, anticipatamente all’apertura di un ricorso con l’ABF, è quello di presentare un reclamo all’intermediario, che dev’essere necessariamente in forma scritta. Solitamente gli intermediari hanno al loro interno degli uffici preposti ad accogliere le richieste da parte dei loro clienti, in particolare i reclami. Ogni cliente, quindi anche tu, ha diritto ad ottenere una risposta entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo. Soltanto a questo punto, trascorsi i 30 giorni, oppure in caso il reclamo non sia accolto o la risoluzione non sia per te soddisfacente, hai la facoltà di rivolgerti all’ABF.
Soddisfatto il requisito del reclamo, come cliente dovrai fare attenzione a rivolgerti all’ABF entro un limite di tempo ben definito. Infatti, la legge stabilisce che il ricorso va presentato entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo all’intermediario, cui abbiamo accennato nel paragrafo precedente. Trascorsi i 12 mesi, hai ancora il diritto di far valere le tue ragioni ma purtroppo dovrai presentare un nuovo reclamo ed attendere nuovamente i 30 giorni canonici.
Ammesso che non siano trascorsi i 12 mesi di tempo, i passaggi da seguire sono i seguenti:
Ricorda che nella causale va inserito anche il tuo codice fiscale o eventuale partita IVA.
Una volta compilato il modulo, raccolte le informazioni ed eseguito il pagamento (fondamentale! Pena l’inammissibilità del ricorso), puoi inviare il tutto via posta, via fax oppure tramite posta elettronica certificata all’attenzione della Segreteria Tecnica Competente o a qualsiasi filiale della Banca d’Italia.
Per capire qual è la tua Segreteria Tecnica competente, è sufficiente controllare il nostro documento che spiega la suddivisione dei 7 collegi dell’ABF a cui fanno riferimento le diverse regioni d’Italia. Farà fede il tuo indirizzo di residenza. Ricorda che se decidi per una filiale della Banca d’Italia, la domanda può essere consegnata anche a mano.
Contestualmente, dovrai inviare lo stesso plico anche all’intermediario, con raccomandata A/R oppure tramite PEC. Se non lo farai tu, se ne occuperà comunque la Segreteria Tecnica, in quanto non si tratta di un atto puramente formale ma consente l’avvio della procedura.
Una volta ricevuto tutto il materiale, la Segreteria può richiedere alle parti di fornire ulteriori elementi. Nel corso della procedura, inoltre, può accadere che il cliente decida di aderire ad un tentativo di riconciliazione promosso dall’intermediario. Se questo avviene, la procedura viene interrotta. Se la conciliazione dovesse fallire, il ricorso può essere riproposto senza che sia necessario presentare un nuovo reclamo all’intermediario.
Il Collegio prenderà la sua decisione entro 60 giorni, a contare dal giorno in cui la Segreteria ha ricevuto le eventuali controdeduzioni dall’intermediario. La decisione viene presa a maggioranza ed è sempre motivata. Entro 30 giorni, la Segreteria Tecnica ha il compito di comunicare alle parti la decisione presa.
Se il ricorso viene accolto, anche se solo in parte, l’intermediario deve rispettare i tempi fissati dal Collegio per adempiere a quanto stabilito nella decisione, compreso il rimborso dei 20 euro a favore del cliente, cioè a favore tuo. In caso il Collegio non abbia fissato alcun termine, l’intermediario ha comunque 30 giorni di tempo per adempiere a quanto deciso dal Collegio.
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