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Integrazione salariale per le aziende colpite da Covid-19

Integrazione salariale per le aziende colpite da Covid-19

L'intervento dello Stato in tema di lavoro parte dall'estensione degli ammortizzatori sociali a tutte, o quasi, le aziende colpite duramente dagli effetti del Covid-19. Integrazione salariale e assegno ordinario sono le prime concessioni.



L’attuale stato di emergenza generato dalla diffusione del Covid-19 ha generato una situazione allarmante da un punto di vista economico e lavorativo. Quest’ultimo tema è, ovviamente, al centro del recente decreto “Cura Italia”.

Estensione degli ammortizzatori sociali

Uno dei temi affrontati è quello degli ammortizzatori sociali a favore delle imprese che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività lavorativa.

L’articolo 19, allora, va ad allargare la platea di imprese che possono accedere ai benefici già riconosciuti dal Decreto N. 148 sugli ammortizzatori sociali, ma integrandolo con delle deroghe utili a sostenere le difficoltà di questo momento particolare.

A chi si rivolge?

La novità dell’attuale decreto, infatti, è proprio quella di allargare la concessione di trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario, a tutte le imprese che abbiano subito uno stop o un rallentamento a causa di eventi riconducibili all’emergenza Covid-19.

Quindi, di fatto, non vi sono nuove azioni a sostegno del lavoro ma solo l’estensione verso soggetti prima non interessati dagli effetti del Decreto del 1994.

Limitatamente al 2020, la concessione si rivolge anche alle aziende con almeno 5 dipendenti che siano già iscritte al Fondo di Integrazione Salariale (FIS). La concessione è pagata direttamente dall’INPS.

Leggi anche >>> Fondo di Integrazione Salariale: cos’è e a chi si rivolge

Durata della concessione?

La concessione può essere richiesta a partire dalla data del 23 febbraio e per un tempo di 9 settimane ma comunque non superiore al mese di agosto 2020.

Limiti sulla presentazione della domanda?

La domanda deve essere presentata entro il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione del lavoro. Se ad esempio l’azienda ha osservato una sospensione già dal mese di Febbraio, ad esempio il giorno 25, avrà tempo fino al mese di giugno.

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