I fondi di solidarietà, a cui appartiene anche il FIS, sono degli strumenti di sostegno al reddito qualora vi sia una sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, e si rivolgono a quelle aziende di settori non coperti dalla normativa sull’integrazione salariale.
Il FIS, Fondo di Integrazione Salariale, è stato istituito nel 2016 e si configura come una gestione dell’INPS, dotato di una gestione finanziaria e patrimoniale autonoma.
Il FIS interviene con un sostegno al reddito nei confronti dei lavoratori la cui attività sia sospesa o ridotta in relazione agli stessi motivi previsti dalla cassa integrazione ordinaria ma con l’eccezione delle intemperie stagionali e anche in relazione ai motivi della cassa integrazione straordinaria ma con l’eccezione del contratto di solidarietà.
Il Fondo di Integrazione Salariale si rivolge a tutte le aziende che occupano mediamente almeno 5 dipendenti, compreso gli apprendisti, durante il semestre precedente la data di inizio della sospensione o della riduzione dell’orario di lavoro. Sono esclusi dal FIS i dirigenti e i lavoratori a domicilio.
Lo strumento principale del FIS è l’assegno di solidarietà che è garantito ai lavoratori di datori che al fine di evitare licenziamenti multipli stabiliscono accordi collettivi aziendali con le organizzazioni sindacali più rappresentative per ridurre le ore di lavoro.
Un altro strumento del FIS è l’assegno ordinario, a cui possono accedere tutti i lavoratori di un’impresa interessata da una riduzione delle ore lavorative o da una sospensione dell’attività.
L’integrazione salariale viene concessa per il tempo necessario alla ripresa dell’attività. In ogni caso l’assegno di solidarietà non può essere concesso per un periodo superiore ai 12 mesi mentre l’assegno ordinario può arrivare fino a 24 mesi.
In entrambi i casi della tipologia di assegno, la concessione è fissata all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.
Si tenga conto che l’importo effettivo massimo erogabile viene ridefinito di anno in anno. Per il 2020 la misura massima mensile è fissata a 939,89 euro per retribuzioni uguali o inferiori a 2159,48 e a 1129,66 per retribuzioni superiori a 2159,48.
È bene precisare, dal momento che numerosi utenti di Know How hanno chiesto chiarimento sul tema, che nell’assegno concesso dal FIS non sono corrisposti gli assegni famigliari, in quanto non previsto dal Decreto istitutivo del fondo stesso. E vale precisare anche che il fondo opera nel principio del pareggio di bilancio, ovvero non può erogare concessioni se non vi è disponibilità.
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