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INPS commercianti: dichiarazione di non iscrivibilità

INPS commercianti: dichiarazione di non iscrivibilità

Per i titolari di un'attività di tipo commerciale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione previdenziale dei commercianti. Esistono però casi di "non iscrivibilità" in cui non è prevista l'iscrizione obbligatoria alla Gestione Previdenziale dei Commercianti.



Quando si dà vita ad una nuova attività di tipo commerciale, tra i vari adempimenti da affrontare c’è quello di regolarizzare la propria posizione previdenziale: titolari e soci lavoratori esercenti un'attività commerciale hanno infatti l’obbligo di iscrizione alla Gestione previdenziale dei Commercianti a decorrere dal 1 gennaio 1965, ai sensi della Legge 613 del 22 luglio 1966.

Nel corso del tempo molteplici interventi hanno sempre più semplificato il procedimento d’iscrizione. Inoltre l’assetto complessivo della gestione commercianti è stato ridisegnato dalla legge 662 del 23 dicembre 1996, estendendo la possibilità d’i iscrizione a nuove attività e a soggetti che erano esclusi dalla precedente normativa. Va precisato che la nascita dell’impresa non fa sorgere automaticamente l’obbligo contributivo in quanto l’esercizio dell’attività deve essere effettivo e in via abituale e prevalente.

Per richiedere di regolarizzare la propria posizione previdenziale viene utilizzata ComUnica, la Comunicazione Unica gestita dal Registro Imprese: nel riquadro AC di ComUnica, il richiedente effettua una dichiarazione di “iscrivibilità” o di “non iscrivibilità". Con la Comunicazione Unica si adempie ai fini amministrativi, previdenziale e assistenziali, nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita Iva.

La non iscrivibilità: cosa vuol dire?

Nel riquadro AC di ComUnica, il richiedente effettua una dichiarazione di "iscrivibilità" o di "non iscrivibilità".

La non iscrivibilità alla gestione previdenziale per i commercianti si verifica nei casi in cui il dichiarante:

  • svolga un’attività di lavoro dipendente a tempo pieno presso un’altra azienda;
  • sia esclusivamente socio di capitale e non presti alcuna attività lavorativa;
  • sia già iscritto alla gestione artigiani e/o commercianti per altra attività d’impresa;
  • sia iscritto ad altra forma obbligatoria di previdenza, Ente o Cassa di ordine professionale.

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