Recentemente abbiamo descritto a grandi linee il funzionamento dei Fondi Paritetici ma non abbiamo accennato al modo attraverso cui vi si aderisce. La premessa da cui partire è che l’adesione ai Fondi Interprofessionali è assolutamente libera e gratuita per l’impresa.
Oltre la gratuità, sono notevoli i vantaggi che derivano dall’adesione al Fondo, non da ultimo quello legato alla possibilità di ridurre il costo sostenuto dall’azienda per quelle attività di formazione che sono strumentali alla crescita di competitività dell’impresa stessa. Inoltre, con i meccanismi appena descritti, le imprese potranno decidere in prima persona le modalità di fruizione dei corsi, gli argomenti trattati e quanto altro valga a ritagliare su misura l’attività formativa ai concreti bisogni aziendali.
Venendo ai dettagli, non sono previsti particolari requisiti in capo all’azienda per poter aderire al Fondo. Si tratta di una scelta assolutamente volontaria (come chiarito dalle Circolari INPS 71/2003 e 107/2009) rispetto alla decisione di modificare la destinazione del già citato contributo obbligatorio dello 0,3%, con i vantaggi che abbiamo già descritto. Ne deriva che l’impresa potrà decidere di non aderire ad alcun Fondo, con la conseguenza che continuerà a versare all’INPS il contributo dello 0,3% delle spese previdenziali per dipendente senza poter beneficiare della formazione aziendale finanziata.
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Ai fini dell’adesione, il modello precedentemente in vigore (la denuncia DM10) è stato sostituito dal flusso UNIEMENS, che va compilato con l’apposita richiesta e trasmesso all’INPS. All’interno della domanda bisogna spuntare l’opzione "Adesione" sita all’interno della sezione "FondoInterprof", indicando il codice del Fondo prescelto e il numero di dipendenti occupati dall’impresa.
Ciascuna impresa ha la possibilità di aderire ad un solo Fondo per volta. Tuttavia, l’adesione ha una scadenza annuale e viene tacitamente prorogata di anno in anno. È parimenti possibile la revoca dell’adesione: ad esempio, potrai decidere di non continuare la collaborazione con un Fondo Paritetico o, viceversa, di aderire ad un diverso Fondo più vicino alle tue esigenze aziendali.
Esistono, tuttavia, dei limiti in caso di revoca e contestuale adesione ad un nuovo Fondo. In particolare, è possibile trasferire al diverso Fondo fino al 70% delle somme destinate nei tre anni precedenti al vecchio Fondo, purché questi importi siano pari ad almeno 3.000 euro e non siano riferiti a micro e piccole imprese (per cui, dunque, l’opzione della trasferibilità delle somme accantonate nel triennio precedente è esclusa). Regole ulteriori sulla mobilità tra Fondi possono essere poste dalle normative interne al singolo Fondo, che, tuttavia, non possono arrivare a limitare del tutto la trasferibilità.
In ogni caso, le domande di adesione, revoca e trasferimento devono essere formulate entro il 31 ottobre dell’anno corrente, con effetto finanziario e contributivo (ossia sotto il profilo del finanziamento e dell’accessibilità alle attività di formazione) che si produce dal 1° gennaio dell’anno seguente.
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