Fondazione sorta dalla trasformazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, disposta dal decreto legislativo n. 288/2003. Quali sono le caratteristiche principali e cosa le distingue dalle fondazioni tradizionali?
Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono enti a rilevanza nazionale che, secondo standards di eccellenza, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari, unitamente a prestazioni di ricovero e cura di alta specialità. Gli Istituti svolgono altresì attività di alta formazione.
La trasformazione in fondazione di tali enti è disposta con decreto del Ministro della salute su istanza della Regione in cui l’Istituto ha la sede prevalente di attività clinica e di ricerca, unitamente ad una proposta di testo statutario, il cui testo definitivo è approvato dal Ministro della salute. E’ mantenuta la natura pubblica precedentemente propria degli enti: si tratta quindi, per espressa previsione del decreto legislativo, di fondazione di diritto pubblico. A queste fondazioni si applica la disciplina della fondazione di cui al titolo II del libro primo del codice civile, per quanto compatibile con le disposizioni del decreto legislativo n. 288/2003.
Alla Fondazione IRCCS partecipano, in qualità di fondatori, il Ministero della salute, la Regione ed il Comune in cui l’Istituto ha la sede effettiva e, ove presenti, i soggetti rappresentativi degli interessi originari; possono inoltre aderire, in qualità di partecipanti, altri soggetti pubblici e privati, in assenza di conflitto di interessi, secondo quanto previsto dallo statuto, in particolare riguardo all’apporto patrimoniale e alla rappresentanza nel consiglio di amministrazione.
E’ prevista la separazione delle funzioni di indirizzo e verifica, attribuite al consiglio di amministrazione, dalle funzioni di gestione, conferite al direttore generale, nominato dal consiglio di amministrazione, e dalle funzioni di direzione scientifica, attribuite al direttore scientifico, nominato dal Ministro della salute sentito il Presidente della Regione. E’ previsto il collegio sindacale, quale organo di controllo interno. Del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale fanno parte soggetti designati dagli enti e soggetti partecipanti alla Fondazione; la Corte costituzionale, con la sentenza n. 270/2005, ha ritenuto l’illegittimità costituzionale di disposizioni del decreto che riservano a Ministeri alcune designazioni in ordinari organi di gestione o di controllo. Infatti, la materia curata da queste Fondazioni inerisce alla “ricerca scientifica” e alla “tutela della salute”, attribuite alla competenza legislativa concorrente della Regione. Per lo stesso motivo, la Corte ha circoscritto le funzioni di vigilanza sulle Fondazioni IRCCS spettanti al Ministero della salute, escludendo poteri di controllo amministrativo sulle Fondazioni, quale il controllo amministrativo preventivo sugli atti fondamentali, previsto dal decreto legislativo n. 288/2003 in capo ad organi statali.
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L’organizzazione delle Fondazioni IRCCS è informata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e al rispetto del vincolo di bilancio; la struttura è organizzata per centri di costo; è prevista la contabilità di tipo economico-patrimoniale.
Possono peraltro rimanere Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in fondazione, soggetti ai medesimi principi di separazione delle funzioni e di organizzazione.
L’attività di ricerca, sia delle Fondazioni IRCCS che degli Istituti non trasformati, corrente o finalizzata secondo specifici progetti, è svolta privilegiando la ricerca eseguibile in rete tra Istituti, nonché in collegamento e sinergia con le Università, al fine di evitare la dispersione delle risorse.
Gli enti possono svolgere attività strumentali, anche partecipando o costituendo consorzi o società di capitali; i proventi derivanti da tali attività devono essere destinati in misura prevalente alla attività di ricerca e di qualificazione del personale.
Nuovi Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, coerentemente con la programmazione sanitaria della Regione, possono essere costituiti e riconosciuti come fondazione secondo la procedura prevista per la trasformazione degli Istituti esistenti; il riconoscimento avviene con riferimento ad un’unica specializzazione disciplinare, mentre per i policlinici sono ammesse due specializzazioni, purché complementari o integrate tra loro.
E’ fatta salva la costituzione di strutture private, aventi una delle forme giuridiche previste dal codice civile, nonché il mantenimento di esistenti Istituti di natura privata.
Il Ministero della salute verifica ogni tre anni la sussistenza dei requisiti previsti dal decreto in capo agli Istituti, trasformati, non trasformati e privati e, ove riscontri la sopravvenuta carenza delle condizioni per il riconoscimento, previa assegnazione alla Regione di un termine per reintegrare i requisiti, conferma o revoca il riconoscimento. In caso di revoca, l’Istituto riacquista la forma giuridica che rivestiva prima del riconoscimento.
Le Fondazioni IRCCS si estinguono per accertata insufficienza del patrimonio al perseguimento delle finalità istituzionali o per sopravvenuta impossibilità di raggiungimento dello scopo. Il patrimonio residuo è devoluto allo Stato per essere destinato ad altri Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
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