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ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL'IRES: DAL 2020 ESTESA A NUOVI SOGGETTI

ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELL

Il 2020 porta un'interessante novità per quesi soggetti che all'articolo 73 del TIUR sono considerati soggetti all'imposta sul reddito delle società e degli Enti Pubblici. Nella Legge di Bilancio, infatti, è stata introdotta una modifica che estende la possibilità di esenzione al pagamento.



L'IRES è l'acronimo che indica l'Imposta sul Reddito degli Enti pubblici e delle Società. Una questione che è stata già affrontata tra le pagine del blog, con articoli che ne analizzavano il modo di calcolarla, quando saldarla e tutte le altre caratteristiche che le appartengono.

Tra gli argomenti affrontati, c'era anche un resoconto di quali fossero i soggetti non obbligati al pagamento dell'imposta, così come indicato al Comma 1 dell'articolo 74 del TUIR, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Chi è soggetto al pagamento dell'IRES?

Nel suddetto articolo, si stabilisce chiaramente che sono soggetti all’imposta sul reddito delle società:

  1. le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, nonchè le società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
  2. gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonchè i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  3. gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonchè gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato;
  4. le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Viene poi specificato, sempre nel medesimo articolo, che tra gli enti diversi dalle società, come riportato ai punti 2 e 3, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi.

Leggi anche >>> IRES (Imposta sul Reddito delle Società), che cos’è e come si calcola

Chi non deve pagare l'IRES?

Se l'articolo 73 indica inequivocabilmente quali siano i soggetti passivi d'imposta, l'articolo 74 invece si concentra su coloro ai quali non è richiesto il pagamento dell'IRES. L'elenco prevede:

  1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica,
  2. i comuni,
  3. i consorzi tra enti locali,
  4. le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo,
  5. le comunità montane,
  6. le province
  7. le regioni.

In aggiunta, l'articolo chiarisce che per poter essere esentati dal pagamento, bisogna fare riferimento al tipo di attività esercitata dal soggetto in esame, aspetto per il quale farà fede quanto riportato nello statuto o nell''atto costitutivo. Infatti, l'IRES non è dovuta quando il tipo di attività condotta non è di tipo commerciale, e l'articolo 74 chiarisce che non costituiscono esercizio dell'attività commerciale:

  1. l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;
  2. l'esercizio di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali nonché l'esercizio di attività previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria.

La novità per il 2020?

La legge di Bilancio 2020, approvata il 31 Dicembre 2019, introduce una novità nell'articolo 74 che sembrava piuttosto scontato visto quanto esposto al comma 2 del medesimo articolo. Infatti, alla lista dei soggetti esenti è stata aggiunta una nuova voce: le unioni di comuni, che in quanto enti pubblici, non esercitano attività di tipo commerciale o comunque sia sicuramente esercitano delle funzioni statali, quindi sono totalmente rispondenti al primo punto indicato poc'anzi.

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