Il trattamento previdenziale degli agenti di commercio, integrativo e obbligatorio rispetto al trattamento pensionistico INPS. Quali sono le modalità di iscrizione, i versamenti previdenziali e come avviene il pagamento dei contributi.
L’ENASARCO è l'Ente che si occupa della gestione della previdenza dei rappresentanti e degli agenti di commercio. In Italia questa gestione rappresenta un caso particolare, in quanto integrativa e obbligatoria rispetto al trattamento pensionistico INPS.
Gli agenti, infatti, sono tenuti all'iscrizione all’INPS nella gestione speciale dei commercianti. Oltre a tale adempimento, è obbligatoria anche l'iscrizione all'ENASARCO per gli agenti:
Il preponente è la parte che, nel contratto di agenzia, affida in esclusiva all'agente l'incarico di promuovere per suo conto la conclusione di contratti. È quindi colui che provvede all'iscrizione dell'agente, utilizzando le procedure messe a disposizione direttamente sul sito internet dell'ente (www.enasarco.it). Egli deve indicare per ciascun agente:
I versamenti previdenziali prevedono una soglia minima e un tetto massimo annui, chiamati rispettivamente minimale contributivo e massimale provvigionale. Per i minimi di contribuzione è prevista la frazionabilità per trimestri, mentre il massimale provvigionale non è frazionabile e una volta raggiunto non è più possibile fare versamenti previdenziali in favore dell'agente. Il preponente è tenuto a versare il contributo previdenziale obbligatorio per gli agenti operanti individualmente o in società di persone, calcolato su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute all'agente in dipendenza del rapporto (anche se non ancora erogate) entro determinati limiti, così come riportato di seguito:
Monomandatario:
Plurimandatario:
Il preponente è tenuto a comunicare all'ENASARCO, per ciascun agente, l'ammontare di tutte le provvigioni liquidate, anche nel caso di superamento dei massimali provvigionali.
Il preponente, che svolge attività in forma di SPA o di SRL e che si avvale di agenti, deve versare un contributo calcolato, in base a scaglioni provvigionali annui, su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia (senza alcun limite minimale o massimale):
Al fine di aumentare il montante contributivo, è facoltà dell'agente, che abbia almeno un rapporto di agenzia in essere, di versare, a suo esclusivo carico, un contributo annuo facoltativo ulteriore rispetto a quello obbligatorio.
La misura del contributo facoltativo è liberamente determinata dall'agente, e deve essere almeno pari alla metà del contributo minimo previsto per l'agente plurimandatario.
Il pagamento dei contributi avviene con periodicità trimestrale, e deve essere effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza del trimestre (ossia entro il 20 maggio, 20 agosto, 20 novembre, 20 febbraio di ogni anno). Il versamento dei contributi avviene esclusivamente con procedura telematica, mediante compilazione online della distinta di versamento. Per il pagamento si può scegliere tra bollettino bancario MAV e addebito automatico su c/c bancario.
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