Un mestiere antico ma non per questo meno attuale di altri. Nell'articolo di oggi ci soffermeremo sugli obblighi di legge e sugli adempimenti da soddisfare se si decide di fare impresa in un settore così particolare.
La calzoleria è un’impresa artigiana in cui vengono vendute e/o riparate le calzature, valigie e articoli simili.
L’impresa necessità di disporre, oltre abilità dell’artigiano, di un piccolo spazio e di macchinari e strumenti del mestiere. Quella del calzolaio è sicuramente una professione artigianale molto antica. Prima la sua attività comprendeva la realizzazione a mano del singolo prodotto, oggi è indirizzata perlopiù alla manutenzione delle calzature.
Le diverse fasi per la realizzazione di una calzatura (idea e disegno del modello, realizzazione della forma e assemblaggio delle parti) sono precise e da svolgere con cura e minuzia oltre che con grande passione. Progettare e produrre una calzatura è sicuramente molto complesso, per cui l’abilità manuale e lo stile degli artigiani è ciò che differenzia il prodotto finale esaltandone l’arte manifatturiera.
In questo mestiere contano quelle abilità e conoscenze che vengono tramandate dai migliori maestri.
Codice Ateco: 95.23 - RIPARAZIONE DI CALZATURE E ARTICOLI DA VIAGGIO IN PELLE, CUOIO O IN ALTRI MATERIALI SIMILI.
ADEMPIMENTI:
1 – Costituzione della società e scelta della forma giuridica. Non è necessario avvalersi del notaio:
2 – Adempimenti per l’inizio dell’attività:
Prima di procedere bisogna dotarsi di PEC e Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con funzioni di firma digitale. Questi adempimenti possono essere effettuati autonomamente, oppure affidandosi ad un esperto, a cui conferire una procura scritta , che provvederà ad espletare l’iter burocratico.
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REQUISITI:
Requisiti morali previsti dall’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, nonché dalle disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Requisiti morali previsti dall’art. 11 del R.D. n. 773/1931 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: L. 8 agosto 1985, n. 443.
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