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Congedo Staordinario incompatibile con le vacanze

Congedo Staordinario incompatibile con le vacanze

Sentenza della Cassazione (19580 del 2019) che stabilisce l'incompatibilità tra la richiesta di congedo straordinario e l'assenza, anche per pochi giorni, per un breve periodo di vacanza.



Il congedo Staordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistono familiari affetti da disabilità grave, così come stabilito dall'Art. della legge 104. L'indennità può essere richiesta per un periodo di massimo 24 mesi (due anni) ed è frazionabile in giorni lavorativi. Durante questo periodo il lavoratore arriva a percepire una retribuzione pari a quella ricevuta nell'ultimo mese lavorativo precedente al congedo. I mesi di congedo, tuttavia, non concorrono alla maturazione di fere, permessi, TFR e tredicesima.

L'importanza del congedo straordinario è enorme per tutti coloro che hanno bisogno di assistere un familiare gravemente malato, senza rischiare di dover perdere il lavoro. È pur vero che per il datore di lavoro la richiesta di congedo è comunque un qualcosa che genera un disagio organizzativo, per questo è interessante valutare cosa stabilisce la legge quando si verificano casi particolari.

Cosa dice la Sentenza della Cassazione N. 19580 del 2019?

La Cassazione si è espressa su un caso di congedo Straordinario richiesto da un dirigente d'impresa il quale si sarebbe assentato per un breve periodo di vacanza pur non essendo previsto dalla normativa del congedo. Per questo motivo l'azienda aveva richiesto perfino il licenziamento del dirigente per giusta causa. Inizialmente la Corte d'appello di Milano aveva ritenuto assente il carattere della giusta causa, benché si fosse assentato per una vacanza in bicicletta di 12 giorni, ritenendo che fosse impensabile che per un periodo di 24 mesi il dirigente non potesse mai prendersi un momento di riposo da dedicare ad una vacanza personale. La Corte d'appello riteneva che quantomeno avesse diritto all'indennità sostitutiva del mancato preavviso.

È stata ribaltata la sentenza d'appello?

La Corte d'appello di Milano ha dovuto riformare completamente la sentenza dopo il pronunciamento della Cassazione. Quest'ultima, infatti, ha stabilito che un'assenza di alcuni giorni dal domicilio della persona assistita, anche se per pochi giorni e per un motivo di svago personale, è incompatibile con il congedo straordinario alla luce del fatto che questo viene richiesto appositamente per assistere un familiare che necessita di un'assistenza continuativa e permanente.

Quindi "assistenza continuativa e permanente" è il concetto a cui ha fatto pieno riferimento la Corte di Cassazione, ricordando che il beneficio di cui gode il lavoratore avanzando la richiesta di congedo, ovvero la possibilità di mantenere il posto di lavoro, la retribuzione e le contribuzioni, è tale che ogni situazione va analizzata con il massimo rigore.

Se sulla sentenza in questione non ci sono dubbi, tuttavia ogni caso va analizzato in maniera personale.

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