La parola cashback per alcuni non vorrà dire nulla ma per molti altri, invece, indica un modo per risparmiare sugli acquisti fatti tutti i giorni. Tuttavia, c’è grande confusione sulle natura fiscale di questo particolare metodo di rimborso.
Partiamo dalla definizioni: la parola cashaback, tradotta letteralmente dall’inglese, vuol dire “soldi indietro”. In effetti, anche all’atto pratico, il cashback non è altro che una restituzione di una certa percentuale di denaro spesa per l’acquisto di un qualsiasi bene.
La fama del cashback, oggi, è tale che si sono moltiplicate oltre misura le società o i servizi che attuano questa tipologia di promozione, con il fine di favorire gli acquisti per il tramite della propria piattaforma.
Il cashback, essenzialmente, può essere di tue tipologie e si differenzia in base al fatto che venga riconosciuto per gli acquisti online oppure offline.
Al primo caso, cashback per gli acquisti online, appartengono quelle società che si occupano prevalentemente di marketing e si limitano a fare da tramite tra l’esercente e il cliente, del quale si tracciano gli acquisti, con il suo pieno consenso, mediante speciali link di puntamento.
Questa società stipulano contratti di cashback con le piattaforme di ecommerce e parte di questo cashback viene girato all’acquirente mente un’altra parte resta nelle case di chi gestisce il servizio.
La seconda categoria di cashback riguarda i rimborsi ricevuti per gli acquisti offline. In questo caso il servizio è offerto prevalentemente da piattaforme di pagamento, le quali per favorire le transazioni con i propri strumenti, stipulano convenzioni con gli esercenti che garantiscono un rimborso pari ad una certa percentuale.
In entrambi i casi, il sistema del cashback prevede che il rimborso sia accreditato solo al raggiungimento di una certa soglia di traguardo, che può variare dai 20 ai 50 euro.
Uno dei problemi che maggiormente si incontrano con il cashback è la sua natura fiscale. Su questo non c’è grande chiarezza, e anche cercano in rete non troverete altro che documenti che si contraddicono tra loro. Alcuni, infatti, sottolineano la natura reddituale del rimborso, altri la sua natura di sconto.
La differenza è molto importante perché nel primo caso vuol dire che il cashback va dichiarato in fase di compilazione del 730, nel secondo caso invece, no.
Premesso che sarebbe sempre utile chiedere un parere ad un professionista esperto, come potrebbe essere un commercialista, proviamo comunque a fare chiarezza.
Il motivo della confusione sulla natura fiscale del cashback si lega al fatto che la parola viene utilizzata indistintamente per diversi tipi di rimborso. Questo, infatti, può essere di 2 tipi:
Nel primo caso, il cashback si configura in realtà come uno sconto indiretto. Una formula tutt’altro che nuova per la fiscalità italiana. Si definisce indiretto in quanto lo sconto viene restituito successivamente all’avvenuto pagamento. Altrimenti sarebbe stato uno sconto classico, diretto.
In questo caso, il cashback non ha alcun valore fiscale e non necessità di essere dichiarato.
Quando ricevi un cashback non per acquisti compiuti da te, oppure quanto il cashback non è legato ad alcun acquisto, allora in quel caso non si parla di sconto indiretto ma di vero e proprio reddito da dichiarare.
Facciamo degli esempi che chiariscono l’applicazione dei due casi:
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Come in tutti gli altri casi spetta alla società che gestisce il sistema del cashback a comunicare all’agenzia delle entrate i rimborsi che sono stati versati a tuo favore. Quindi in linea teorica, al momento della dichiarazione, sia precompilata che per il tramite di un commercialista, caf o tributarista, i dati dovrebbero essere già caricati.
Attenzione ad un aspetto. In precedenza abbiamo sottolineato che il cashback viene bonificato solo al raggiungimento di una certa soglia. Questo è molto importante perché non va dichiarato il cashback maturato e non goduto ma solo quello che hai effettivamente incassato.
E fai attenzione, qualora la società eroghi sia il servizio in forma di sconto indiretto che in forma di affiliazione, che solo quest’ultimo sia ricompreso nei documenti per il 730, perché ti ricordiamo che lo sconto indiretto non necessità di essere dichiarato.
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