Cosa è necessario fare per aprire una lavanderia? Quali sono gli adempimenti e la burocrazia? Come si sceglie la migliore ragione sociale per una lavanderia? Queste a altre domande arrivano da aspiranti imprenditori che desiderano aprire questa tipologia di attività commerciale.
Codice Ateco: 96.01.2 - ALTRE LAVANDERIE, TINTORIE.
La lavanderia è quell’attività adibita al lavaggio di biancheria e indumenti: è quel luogo in cui, con molta semplicità, si ha la possibilità di portare i propri vestiti o comunque tessuti di ogni genere per lavarli attraverso macchine professionali apposite, facendo così risparmiare risorse come il tempo e il denaro. E’ una tipologia di attività molto diffusa e molto presente sul nostro territorio e, nell’immaginario collettivo, è la tipica attività di quartiere, anche se ultimamente sono presenti anche all’interno dei grandi centri commerciali.
Per condurre quest’attività è necessario avere la qualifica di Responsabile tecnico di tintolavanderia; per avviarla, inoltre, è necessario compiere alcuni passi burocratici come quello di ottenere l’autorizzazione allo scarico ed essere in regola con il regolamento comunale di fognatura, visto l’elevato utilizzo di sostanze chimiche contenute nei detersivi. Se vuoi avere maggiori informazioni puoi fare riferimento ai nostri esperti. Lancia una domanda!
1 – Costituzione della società e scelta della forma giuridica. Non è necessario avvalersi del notaio:
2 – Adempimenti per l’inizio dell’attività:
Prima di procedere bisogna dotarsi di PEC e Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con funzioni di firma digitale. Questi adempimenti possono essere effettuati autonomamente, oppure affidandosi ad un esperto, a cui conferire una procura scritta (Link), che provvederà ad espletare l’iter burocratico.
Requisiti morali previsti dall’art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”, nonché dalle disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Requisiti morali previsti dall’art. 11 del R.D. n. 773/1931 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Titolare, socio o dipendente designato come Responsabile Tecnico di tintolavanderia.
La qualifica di Responsabile tecnico di tintolavanderia, regolata dall’art. 2 della Legge 22/02/2006, n. 84, successivamente modificato dall’art. 79, commi 2 e 3, del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, si ottiene essendo in possesso di uno dei seguenti requisiti:
RIFERIMENTI LEGISLATIVI: L. 22/02/2006, n. 84; D.Lgs. 26/03/2010, n. 59, art. 79; Ministero dello Sviluppo Economico Circolare n. 3635/C del 06/05/2010; Ministero dello Sviluppo Economico, Risoluzione del 18/02/2011, n. 31045; D.Lgs. 06/08/2012, n. 147, art. 17, comma 1, lett. b); Ministero dello Sviluppo Economico - Circolare n. 3656/C del 12/09/2012 (Punto 11.1); Conferenza delle Regioni del 20/12/2012; L. 07/08/1990, n. 241, art. 19.
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