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Vacanze prenotate: difficili i rimborsi per Covid-19

Vacanze prenotate: difficili i rimborsi per Covid-19

L’estate del 2020 è ormai prossima e si preannuncia molto complicata, o forse solo diversa da tutte le altri fin’ora passate. Di certo un problema sarà quello delle vacanze già prenotate e magari anche pagate, visto che non previsti rimborsi.



Con l’emergenza coronavirus tutti gli stati hanno avuto la necessità di trovare rapide soluzioni alle miriadi di situazioni anomale che si sono venute a creare per gli imprenditori, i lavoratori ma anche per i singoli consumatori che, più in generale, rappresentano perlopiù un sottoinsieme dei due precedenti.

Tra le situazioni da sanare c’è anche quella relativa alla prenotazione già avvenuta i vacanze e viaggi. Quando si parla di questo tema, i casi che si possono verificare sono essenzialmente 3:

  1. Vacanza solo prenotata, senza anticipo o anticipo ancora da versare;
  2. Vacanza prenotata con versamento dell’anticipo;
  3. Vacanza prenotata e saldata.

Ottenere il rimborso per la vacanza?

Il terzo caso è ovviamente quello più complicato in quanto, stando alle indicazioni del Decreto Cura Italia, convertito in legge, non sono obbligatori i rimborsi per le vacanze già pagate. Ma vediamo meglio cosa si intende.

Prima di approfondire, va precisato che quanto stabilito nel Cura Italia non collima con il Codice del Turismo, che stabilisce la libertà di scelta tra voucher e rimborso per il consumatore, mentre il decreto Cura Italia si sofferma sul fatto che al consumatore resta l’obbligo del voucher.

Chi può fare domanda?

L’argomento è così diversificato che è importante analizzare le singole situazioni. Ad esempio, per coloro che risiedono in una zona dichiarata rossa o per coloro che sono stati costretti a seguire un periodo di quarantena ma anche per coloro che avevano programmato un viaggio in zona poi divenuta zona rossa e anche per coloro che sono stati impossibilitati a partecipare ad eventi quali corsi di formazione, concerti o quant’altro, per tutti questi è previsto il rimborso della somma pagata per gli spostamenti, quindi biglietto del treno, dell’autobus o dell’aereo.

Tempi per richiedere il rimborso?

Il rimborso va richiesto al vettore entro 30 giorni dalla data di partecipazione prevista. La documentazione da fornire prevede la presentazione del biglietto d’ingresso all’evento. In caso di corsi o concorsi, i 30 giorni partono dal momento in cui è stata dichiarata la sospensione. Il vettore ha 15 giorni di tempo per emettere il rimborso oppure emettere un voucher da utilizzare entro 12 mesi.

Acquisto di pacchetti turistici

Anche coloro che avevano acquistato un pacchetto turistico, vi è la possibilità di far valere il proprio diritto ad ottenere un risarcimento vista l’impossibilità ad usufruirne. L’organizzatore può decidere di emettere un rimborso entro 14 giorni, oppure può optare per l’emissione di un voucher di pari valore da utilizzare entro 12 mesi. Alternativamente può decidere di proporre un pacchetto alternativo di eguale valore. Le norme contenute nel Cura Italia stabiliscono che il voucher deve essere erogato entro sessanta giorni dalla data prevista di inizio viaggio.

Rimborso o voucher?

Benché siano stati disposti entrambi, la vera questione amara per il consumatore è che viene annullato il diritto a far valere il proprio interesse, la scelta verso l’una o l’altra opzione. È risaputo infatti che il consumatore tende a preferire il rimborso al voucher, viceversa i tour operator e le imprese che lavorano nel turismo. La posizione è legittima per entrambi. In ogni caso l’attuale decreto, che annulla di fatto il Codice del Turismo, impedisce al consumatore la possibilità di scelta tra l’una e l’altra opzione e stabilisce che sia solo l’impresa o il vettore a decidere per l’una o l’altra soluzione.

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