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Una tantum da 200 euro per i dipendenti: come funziona?

Una tantum da 200 euro per i dipendenti: come funziona?

Manca poco all’erogazione del bonus 200 euro contro il caro vita previsto dal Decreto aiuti. Beneficeranno dell’indennità una tantum, ben 31,5 milioni di persone e la misura peserà sulle casse dello Stato per 6,3 miliardi di euro.



Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio del decreto-legge n. 50/2022, è stata finalmente definita la platea dei beneficiari del bonus 200 euro, sono state disciplinate le modalità di erogazione della misura e individuati i soggetti tenuti alla presentazione dell’istanza e coloro che, invece, riceveranno l’indennità “in automatico”. Non solo dipendenti, pensionati, disoccupati, ma anche titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, percettori del reddito di cittadinanza e collaboratori domestici, lavoratori a tempo determinato, stagionali, intermittenti, lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 codice civile. Tra i destinatari della misura, anche autonomi e professionisti; tuttavia, per queste categorie bisognerà ancora attendere il decreto attuativo. Cosa succederà, dunque, a partire da luglio? I datori di lavoro dovranno erogare, nella busta paga di luglio, la somma di 200 euro ai lavoratori dipendenti che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui art. 1 comma 121 della legge numero 234/2021, ovvero, la riduzione di 0.8 punti percentuali dell’aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti. Tale importo verrà compensato con i contributi dovuti nella denuncia mensile, in modo similare alla procedura prevista per l'indennità di malattia. Per titolari del reddito di cittadinanza e pensionati, con reddito per l’anno 2021 non superiore ai 35mila euro, sarà, invece, l’Inps a provvedere all’erogazione del bonus. Una misura che solleva dubbi e perplessità e che creerà non poche criticità alle imprese, legate, ad esempio, ai requisiti dei lavoratori dipendenti e autonomi o alla preventiva dichiarazione del lavoratore che per usufruire dell’indennità in questione non deve essere titolare delle prestazioni previste dall’articolo 32, commi 1 e 18 del decreto citato.

LA DISCIPLINA DEL BONUS 200 EURO

Mentre gli articoli 31 e 32 fissano la misura dell’indennità in 200 euro una tantum ex lege, l’articolo 33, relativamente ai lavoratori autonomi e i professionisti, si limita all’istituzione di un Fondo, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l’anno 2022. Con un successivo Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro il 17 giugno 2022 (termine peraltro ordinatorio), dovranno essere definiti criteri e modalità per accedervi (requisiti, importo, modalità di erogazione e quanto altro).

LAVORATORI DIPENDENTI

L’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti è pari a 200 euro e verrà erogata dai datori di lavoro con la mensilità del mese di luglio 2022. Il datore di lavoro procederà al recupero del credito derivante dalle somme anticipate ai lavoratori mediante compensazione con le denunce contributive di cui all'articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, del mese di luglio 2022. Le indicazioni saranno fornite dall’Inps. L’indennità, secondo il tenore letterale dell’articolo 31, comma 1, del decreto, spetta ai lavoratori dipendenti in forza al mese di luglio 2022 con esclusione dei lavoratori domestici, questi ultimi, peraltro, già beneficiari dell’indennità prevista dall’articolo 32, comma 8 del decreto alle condizioni ivi previste. Quanto ai requisiti soggettivi in capo ai lavoratori, dalla lettura del primo comma dell’articolo 31 salta subito all’occhio come la condizione di accesso all’indennità non sia legata al reddito imponibile percepito nel 2021 come, invece, previsto dall’articolo 32, ad esempio per i pensionati, ma sia invece legata alle condizioni soggettive previste da un altro provvedimento cui il legislatore rinvia. I requisiti che consentono al lavoratore di beneficiare dell’indennità una tantum di 200 euro sono quelli relativi alla decontribuzione di 0,8 punti percentuali prevista a favore dei lavoratori dipendenti per l’anno 2022 dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234. Più specificamente, “ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro”.

La lettura della norma porta ad una prima riflessione sul significato da attribuire alla previsione che prevede il diritto al Bonus 200 euro a favore di “coloro che hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità”. A tal proposito, sorge il dubbio se per il diritto all’indennità sia necessario aver effettivamente beneficiato dell'esonero contributivo di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, oppure se sia sufficiente averne semplicemente diritto, a prescindere dell’effettiva applicazione dell’esonero da parte del datore di lavoro nelle mensilità individuate dal legislatore. Il dubbio sorge per diverse ragioni. La prima riguarda le tempistiche che i datori di lavoro hanno avuto a disposizione per procedere al riconoscimento dell’esonero contributivo a favore dei lavoratori. A tal fine, infatti, si è reso necessario attendere le istruzioni operative e contabili dell’Inps, giunte solo lo scorso 22 marzo con la diffusione della circolare n. 43. Tale documento di prassi ha fornito le indicazioni per l’esposizione nelle denunce mensili dell’importo del beneficio contributivo che è potuta avvenire solo a partire da quelle del mese di competenza marzo 2022 con possibilità di esposizione degli arretrati nelle denunce correnti dei mesi di marzo, aprile e maggio 2022. Peraltro, l’utilizzo di procedure informatiche ha ulteriormente determinato un ritardo nell’avvio del recupero dell’esonero contributivo in quanto non tutte le aziende produttrici dei software si sono adeguate entro il primo quadrimestre, avendo l’Inps consentito – come già evidenziato - la possibilità di effettuare il conguaglio dei mesi pregressi anche con la denuncia di competenza di maggio 2022. A parte le questioni operative legate ai tempi di aggiornamenti dei software, comunque, si ritiene che per il diritto all’indennità sia sufficiente l’acquisizione del diritto e quindi che il lavoratore abbia i requisiti previsti dal citato articolo 1, comma 121, legge n. 234/2021 per almeno una mensilità del primo quadrimestre 2022 a prescindere dunque che l’esposizione dell’esonero contributivo sia effettivamente avvenuta ab origine in una delle denunce contributive mensili del periodo interessato. Sotto il profilo procedurale, è previsto che il datore di lavoro proceda automaticamente al riconoscimento dell’indennità. Tuttavia, tale automaticità è in realtà subordinata ad una preventiva dichiarazione da parte del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18 del decreto.

Il lavoratore deve, cioè, dichiarare di non essere titolare di un trattamento pensionistico, del reddito di cittadinanza che danno luogo all’indennità di cui all’articolo 32, commi 1 e 18 del decreto. Filo conduttore dei tre articoli che regolano l’indennità, infatti, è che il riconoscimento può avvenire solo una volta. Pertanto, un soggetto che soddisfa il requisito previsto per l’indennità anche per più ipotesi regolate dagli articoli 31, 32 e 33, potrà beneficiarne una sola volta. A tal fine, è prevista una gerarchia tra le diverse tipologie di indennità previste. Il diritto all’indennità di cui all’articolo 32, comma 1, prevale rispetto a tutte le altre indennità previste, compresa quella dell’articolo 31. Qualora nel nucleo del beneficiario del reddito di cittadinanza sia presente un soggetto cui spetta l’indennità di cui all’articolo 31 o 32, sono queste a prevalere. L'indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro. È, pertanto, opportuno che i datori di lavoro si cautelino per evitare possibili plurimi riconoscimenti del bonus 200 euro che comporterebbero inevitabilmente recuperi in sede di controllo delle denunce mensili ai fini contributivi da parte dell’Inps. Appare evidente che tale profilo potrà assumere particolari profili di criticità ove il rapporto di lavoro dovesse nel frattempo essere cessato in quanto il recupero dell’istituto verrà effettuato nei confronti del datore di lavoro per cui sarà poi quest’ultimo a dover recuperare l’indebito nei confronti dell’ex dipendente. L’indennità di 200 euro spetta a tutti i lavoratori in possesso dei requisiti indicati in precedenza a prescindere dalla durata dell’orario di lavoro. Pertanto, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo parziale, l’indennità spetterà nella misura prevista. Il problema, invece, si pone nel caso di rapporti di lavoro instaurati dal mese di maggio 2022, in quanto il datore di lavoro non è evidentemente in possesso degli elementi che gli consentano la verifica del requisito di cui all’articolo 1, comma 121, della legge n. 234/2021, cioè il riconoscimento dell’esonero contributivo per almeno una mensilità del primo quadrimestre 2022. Il nodo da sciogliere è se nel mese di luglio 2022 in cui dovrà essere erogato il bonus, sarà onere del datore di lavoro verificare se nel corso del primo quadrimestre il dipendente aveva un contratto che gli dava diritto alla decontribuzione e se ne ha fruito in almeno in uno dei quattro mesi. In caso affermativo, con che modalità? È sufficiente un’autocertificazione del lavoratore? Secondo l’interpretazione letterale della norma è il datore di lavoro con il quale sussiste il rapporto di lavoro nel mese di luglio a dover riconoscere il bonus, ma si auspicano chiarimenti e modifiche in sede di conversione del decreto. L’indennità una tantum non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

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