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TINTEGGIARE L'APPARTAMENTO: SENTENZA DELLA CASSAZIONE A FAVORE DELL'INQUILINO

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Chi ha vissuto un'esperienza di affitto adeguatamente lunga, si sarà probabilmente ritrovato a dover gestire la restituzione dell'appartamento al legittimo proprietario chiedendosi se fosse obbligatorio a ritinteggiare le pareti dell'abitazione. Su questo si è espressa la Cassazione.



Quando si prende in affitto un appartamento ci sono degli obblighi previsti da contratto da dover necessariamente rispettare. Questo non vuol dire che non si possa vivere a proprio modo l'appartamento, ma sta a significare che non possono essere effettuate delle modifiche strutturali agli ambienti e che bisogna averne cura ed accortezza in quanto si tratta in ogni caso di beni altrui.

Il proprietario di una casa quasi sempre richiede dei canoni di affitto come caparra (di solito due o tre in base alla durata del contratto) per tutelarsi qualora all'uscita dell'inquilino si riscontrassero eventuali danneggiamenti alle cose. Proprio da tali canoni, eventualmente, tratterebbe le spese da sostenere per i danni subiti.

Un'altra delle imposizioni che spesso il proprietario di una casa impone all'affittuario è quella di ritinteggiare l'appartamento a fine contratto. Ma è realmente un atto dovuto?

Sentenza della Cassazione 29329/2019

La sentenza della Cassazione 29329/2019 dello scorso 14 novembre si è espressa molto chiaramente in merito alla possibile imposizione ad un inquilino di dover ridipingere l'appartamento avuto in affitto al momento della fine locazione, affermando che tale obbligo non esiste. Pertanto, anche qualora fosse inserita all'interno del contratto di affitto una similare clausola la stessa è da ritenersi totalmente nulla.

Stando alla sentenza si può leggere che "la tinteggiatura non è mai dovuta” perché, ricorda la Cassazione citando un precedente del 2013 “l'unico compenso che può essere trattato e previsto nel contratto è il canone d'affetto".

Gli obblighi dell'inquilino

In un rapporto di locazione l'inquilino ha l'obbligo di non alterare lo stato e la destinazione d'uso dell'appartamento, di onorare i termini di pagamento stabiliti ed accordati alla firma del contratto, di avere buona cura della casa e di ottemperare all'ordinaria manutenzione. Null'altro. Ciò vuol dire che quando il periodo di locazione pattuito scade o, in ogni caso, quando l'inquilino decide di lasciare l'appartamento è tenuto a riconsegnarlo al legittimo proprietario nello stato in cui gli è stato consegnato.

Se hai, dunque, preso in affitto una casa hai il dovere di restituirla così come ti era stata affittata. È però anche ovvio che nel periodo di locazione hai vissuto gli ambienti e che pertanto non devi necessariamente ripristinare la tinteggiatura delle pareti e dei soffitti in quanto in primis il deterioramento naturale del colore è fisiologico quando si abita in un appartamento e col trascorrere del tempo; in secondo luogo la tinteggiatura periodica è considerata un lavoro straordinario e quindi come una manutenzione totalmente a carico del proprietario ai sensi dell'art 1576 c.c.

Cosa succede se la clausola di ritinteggio viene inserita nel contratto?

Se al momento della sottoscrizione del contratto il proprietario dell'appartamento ha inserito la clausola per la quale alla scadenza della locazione ti impone a ridipingere tutta la casa, sappi che ora non se più tenuto a farlo. La sentenza della Cassazione 29329/2019, difatti, rende nulla tale clausola, anche se al momento della firma non è stata da te contestata. Questo perché altrimenti il proprietario otterrebbe un vantaggio extra canone che non è assolutamente tenuto a ricere. L'unico corrispettivo che egli ti può lecita ente chiedere è ovviamente il canone di affitto.

Se pertanto ti viene fatta tale richiesta è tuo diritto rifiutare di eseguire il lavoro. A questo punto l'unica strada che potrebbe perseguire il proprietario dell'appartamento per far valere la sua richiesta sarebbe la via legale, che però, sarebbe per lui controproducente dato che la Cassazione si è chiaramente espressa sull'argomento.

Il caso del danneggiamento

Un’altra situazione è, invece, l'eventuale danneggiamento grave delle pareti e dei soffitti. Mettiamo ad esempio il caso in cui, per sbadataggine o superficialità, tu abbia bucato enormemente le pareti di casa con chiodi o bulloni, oppure che i tuoi figli o i tuoi animali abbiano fortemente distrutto pezzi di intonaco, angoli delle pareti e così via.

In questo caso è ovvio che prima di lasciare l'appartamento tu sia tenuto a riparare i danni, sistemando e riportando la struttura al suo aspetto originale. Nel caso tu non lo facessi o ti rifiutasse di farlo il proprietario potrebbe trattenere l'importo necessario per il ripristino dai canoni di caparra iniziali, senza doverti più assolutamente nulla.

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L'autore
  • AntonellaSanteusanio.jpg

    Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Pescara. Dopo essersi laureata in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Pavia, ha fatto ritorno nella città di origine in cui ha avviato l'esercizio della professione, che oggi svolge in autonomia, orientando la propria attività verso le materie del diritto civile, del sovraindebitamento e del diritto delle esecuzioni e dei fallimenti, con incarichi di professionista delegato nelle vendite giudiziarie e curatore fallimentare. Dal 2015 è avvocato abilitato al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione.

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