Quali sono tutte le azioni possibili agli Stati membri dell’Unione Europa approvati dal Temporary Framework della Commissione Europea? Agevolazioni, anticipi, dilazioni e tanto altro spiegato in questo articolo.
Gli aiuti economici, che lo Stato sta definendo in questi giorni per far fronte alla difficoltà che le imprese stanno vivendo a causa della diffusione del coronavirus, devono rientrare nel panel di possibilità che la Commissione Europea ha individuato all’interno del Temporary Framework, ovvero quel documento che è stato emanato con lo scopro di fornire una fonte di riferimento per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.
Vediamo allora quali sono i margini operativi fissati dalla Commissione ed entro cui gli Stati si possono muovere.
Il primo punto operativo disponibile dagli Stati membri riguarda un gruppo di misure che comprendo le sovvenzioni dirette, le iniezioni di liquidità, le agevolazioni fiscali selettive e gli anticipi di pagamenti fino a 100.000 euro per le aziende del settore agricolo, fino a 120.000 euro per quelle della silvicoltura e fino a 800.000 euro per tutte le altre imprese che necessitano di assistenza per coprire la loro richiesta di liquidità. Gli Stati membri possono studiare anche misure di garanzia sul prestito fino a coprire il 100% del rischio per un massimo di 800.00 euro per tutte le imprese ad eccezione del settore agricolo e della pesca dove il tetto è fissato rispettivamente a 100.000 e 120.000 euro.
Gli Stati possono decidere di concedere garanzie sui prestiti che le società richiedono per coprire il proprio fabbisogno di liquidità. La garanzia deve consentire alle banche per continuare ad erogare i prestiti richiesti dalle imprese in difficoltà.
Un’altra strada può essere quella dei prestiti pubblici a tassi favorevoli. Tali prestiti devono servire per coprire le esigenze di liquidità immediata o eventuali investimenti.
Gli Stati membri possono studiare delle manovre finalizzate a salvaguardare le banche che convogliano ai richiedenti finali gli aiuti economici autorizzati dallo Stato. Tali prestiti vanno intesi come aiuti diretti ai clienti delle banche e non come aiuti alle banche. Altresì ciascuno Stato dovrà garantire che non vi sia il rischio di attivare politiche che inficiano la naturale concorrenza tra le banche.
A tutti gli Stati membri è concesso di favorire assicurazioni pubbliche sul credito all’esportazione senza che vi sia la necessità di dimostrare la temporanea situazione “non commerciabile” del proprio mercato.
Gli Stati membri possono riconoscere sovvenzioni dirette, attivare forme di anticipo rimborsabile o eventuali altre agevolazioni fiscali a sostegno delle attività di Ricerca e Sviluppo (R&S) impegnate in maniera specifica nel campo dell’emergenza coronavirus. Eventuali bonus possono essere concessi anche per progetti di collaborazione tra gli Stati membri dell’Unione Europea.
Tali misure si possono estendere anche a quelle società che a vario titolo operano per la costruzione o l’ampliamento di strutture utili allo sviluppo di macchinari, vaccini, ventilatori, indumenti protettivi e quant’altro sia ritenuto utile per fare fronte alla pandemia del Covid-19.
Un’altra modalità operativa concessa dal Temporary Framework agli Stati membri dell’Unione è relativa all’uso di strumenti che consento la sospensione, lo slittamento o la dilazione dei pagamenti fiscali e dei contributi previdenziali, a favore di tutte le imprese colpite economicamente dall’emergenza coronavirus.
Strettamente collegato al punto precedente è quello che consente gli Stati dell’Unione di poter elaborare forme di sostegno salariale a favore delle imprese colpite economicamente dall’emergenza sanitaria. Tali strumenti devono essere finalizzati ad evitare il più possibile il licenziamento del personale dipendente.
Queste sono, nel complesso, le finestre entro le quali ciascuno Stato può muoversi, dando per buono che una ricetta sensata debba necessariamente prendere in considerazione un mix di queste azioni.
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