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Stagionali del turismo, autonomi, venditori: tutte le indennità

Stagionali del turismo, autonomi, venditori: tutte le indennità

Entro il 15 dicembre si presentano le domande per l'indennità a favore di stagionali del settore turismo e termale, stagionali degli altri settori, venditori a domicilio, lavoratori intermittenti, autonomi e i lavoratori dello spettacolo. Quali sono i requisiti per accedere all'indennità?



Il Decreto Ristori Quater ha confermato le indennità per i lavoratori stagionali del settore turismo e termale ed ha aperto anche ad altri settori. Nell’articolo facciamo il punto su tutti i lavoratori coinvolti, cercando di semplificare quanto riportato nel decreto n. 157 del 30 novembre 2020.

In cosa consiste l’indennità?

In un contributo di euro 1000 una tantum che non concorre alla formazione del reddito.

Come si presenta la domanda?

La domanda si presenta tramite il sito dell’INPS e secondo le modalità indicate dall’Ente.

Entro quando è necessario presentare la domanda?

La data di scadenza per la presentazione della domanda è il 15 dicembre 2020.

È vero che l’indennità è confermata anche per chi l’aveva già percepita?

Si, l’indennità è confermata per tutti coloro che ne avevano già goduto con i precedenti decreti, già da quello di marzo, ed è estesa a tutti coloro che hanno cessato l’attività lavorativa nei mesi successivi fino al 30 novembre 2020.

Chi può accedere al beneficio?

Tutte le seguenti categorie:

  1. Lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali;
  2. Lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici che operano nel settore turismo e degli stabilimenti termali;
  3. Lavoratori dipendenti stagionali non del settore turismo o termale;
  4. Lavoratori intermittenti;
  5. Incaricati alle vendite a domicilio;
  6. Lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello spettacolo.

Quali requisiti per i lavoratori del settore turismo e termale?

A prescindere se siano stagionali o in somministrazione presso imprese utilizzatrici, i requisiti prevedono l’aver perso il lavoro involontariamente tra il 1 gennaio 2019 e il 30 novembre 2020 e non essere titolari di pensione, rapporto di lavoro dipendente oppure NASPI. Inoltre devono aver svolto prestazione lavorativa per almeno 30 giornate.

Quali requisiti per gli stagionali di altro settore?

Aver lavorato per almeno 30 giornate. Inoltre, non devono possedere un altro contratto subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente e non devono essere titolari di pensione.

Quali requisiti per i lavoratori intermittenti?

Essere privi di Partita Iva e non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie ed essere stati titolari di contratti autonomi occasionali. Per tali contratti devono essere iscritti alla gestione separata e aver versato almeno un contributo mensile. Inoltre, non devono possedere un altro contratto subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente e non devono essere titolari di pensione.

Quali requisiti per gli incaricati alle vendite?

Non aver conseguito nel 2019 un reddito annuo superiore a 5000 euro, essere titolari di partiva Iva ed essere iscritti alla gestione separata e non essere iscritti ad altre forme previdenziali. Inoltre, non devono possedere un altro contratto subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente e non devono essere titolari di pensione.

Quali requisiti per i lavoratori dello spettacolo?

È prevista l’indennità anche per i lavoratori del settore turismo e termale che siano in possesso di un contratto di lavoro con durata complessiva di almeno 30 giornate lavorative nel periodo che va dal 1 gennaio 2019 al 30 novembre 2020. Oppure che siano titolari nel 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel medesimo settore appena accennato. Vi dev’essere assenza di pensione o di rapporto di lavoro dipendente alla data del 30 novembre 2020. Inoltre è necessario avere almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 30 novembre 2020 e da cui derivi un reddito non superiore a 50.000. Non devono essere titolari di pensione o di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diverso dal contratto intermittente. L’indennità è riconosciuta anche per i lavoratori che abbiano almeno 7 contributi giornalieri per un reddito non superiore a 35.000 euro.

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