Dopo il contributo Sostegni Bis Automatico, si prospetta per le patite iva e gli Enti non commerciali il Sostegni Bis: un aiuto economico che è alternativo a quello precedente e potrebbe consentire di ottenere anche un integrazione rispetto a quanto già fruito.
Consiste in un contributo a fondo perduto, calcolato in percentuale al fatturato del 2019.
Possono accedere al Sostegni Bis tutti gli esercenti attività d’impresa, arte e professione, anche titolari di reddito agrario, che siano in possesso di partita IVA e residenti in Italia.
Sì è vero. Il nuovo contributo a fondo perduto spetta anche agli Enti del Terzo Settore, agli Enti Non Commerciali in genere e agli Enti religiosi civilmente riconosciuti, in merito allo svolgimento di attività commerciali.
Che nel periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, non abbiano conseguito ricavi e compensi superiori a 10 milioni di euro. Il secondo requisito da soddisfare è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Sono esclusi dal presente contributo gli intermediari finanziari, alle società di partecipazione e a tutti coloro che pur rientrando nel gruppo dei soggetti beneficiari non siano in possesso di una partita IVA attiva al momento della presentazione della domanda.
Sì, l’Agenzia delle Entrate, in una nota, ha chiarito che il contributo previsto dal Sostegni Bis è alternativo a quello automatico previsto dal Sostegni Bis Automatico erogato di recente a coloro che già avevano ricevuto il contributo nei mesi di aprile e maggio. Alternativo vuol dire che si può richiedere o l’uno o l’altro.
Succede che se dal Sostegni Bis emerge la spettanza di una cifra più alta di quella ricevuta con il Sostegni Bis Automatico, allora puoi chiedere la liquidazione della differenza.
La domanda potrà essere inviata dal 5 luglio fino al 2 settembre in maniera telematica attraverso il portale Fatture e Corrispettivi, mentre a partire dal 7 luglio si potrà utilizzare anche il canale Entratel/Fisconline.
Il calcolo del contributo spettante attraverso una differenza tra le due medie mensili cui poc’anzi si è accennato. Questa differenza viene poi moltiplicata per una percentuale che varia in funzione dell’aver ottenuto oppure no il precedente Sostegni Bis Automatico e a seconda della fascia di ricavi del 2019. In questo caso le percentuali vanno da un minimo del 20% per soggetti con fatturati fino a 10 milioni di euro fino al 60% nel caso di soggetti con fatturato fino a 100.000 euro. Mentre, se la domanda viene presentata da chi non ha ottenuto il Sostegni Bis Automatico le percentuali vanno da un minimo di 30% fino a un massimo di 90%.
Sì è vero, non esiste più un valore minimo di contributo spettante, viene sempre misurato in funzione del fatturato. Mentre il massimale è fissato a 150.000 euro.
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