Che tipo di società è la SAPA e quali sono le situazioni in cui è consigliata e quelle in cui si preferisce fondare un altro tipo di società. A queste domande, ed altre, cerchiamo di rispondere all'interno dell'articolo.
Quando si parla di S.A.P.A., ci si riferisce alla società in accomandita per azioni. Questo modello risulta particolarmente adatto per attività economiche di dimensioni considerevoli, dove intendono partecipare come investitori sia figure interessate a gestire e ad amministrare in modo diretto l’attività appena avviata che individui interessati ai margini di profitti. I conflitti tra i due ruoli di amministratori e gestori, spesso, si dimostrano difficili, se non impossibili da dirimere. Ecco perché, come indicheremo a breve, il modello S.A.P.A. risulta più teorico che pratico in termini di applicazione.
Dopo aver visto che cos’è la società in accomandita per azioni, passiamo alle due categorie di azionisti presenti: da un lato, i soci accomandatari e dall’altro i soci accomandanti.
Quali sono le differenze concrete? I primi sono amministratori per il periodo in attività e rispondono in maniera illimitata e personale per ciò che concerne le obbligazioni sociali della società.
I secondi ricoprono il ruolo di investitori che rispondono delle obbligazioni sociali, limitatamente alla quota di capitale sottoscritto. Proprio come avviene per le S.p.a., i soci accomandanti sono esclusi dall’amministrazione della società e non rispondono dei suoi debiti eventuali.
La S.A.P.A. gode di personalità giuridica e le sue quote di partecipazioni sono rappresentate dalle azioni.
È l’articolo 2462 del Codice Civile che disciplina la società in accomandita per azioni. Sostanzialmente, si evince che se i soci accomandanti risultano obbligati nei limiti della quota di capitale da loro sottoscritta, i soci accomandatari sono tenuti a rispondere per le obbligazioni sociali illimitatamente e solidalmente.
In primo luogo, la quota di partecipazione è costituita da azioni. Per quanto riguarda la denominazione della società, è obbligatorio indicare come minimo uno dei nomi dei soci accomandatari. Questi ultimi, essendo responsabili della gestione amministrativa, devono essere indicati all’interno dell’atto costitutivo.
A fronte di cessazione dall’incarico di tutti gli amministratori, occorre procedere alla loro sostituzione. Nella circostanza in cui, entro un lasso di tempo pari a 6 mesi, non si fosse provveduto a sostituirli o qualora i candidati sostituti non avessero accettato l’incarico, diventa obbligatorio sciogliere la società.
Infine, per concludere circa le caratteristiche generali della società in accomandita per azioni, è bene evidenziare che, relativamente alla responsabilità illimitata dei soci accomandatari nei confronti di terze parti, i creditori sociali non possono pretendere subito il pagamento da parte dei singoli soci, anche nella circostanza in cui la società risultasse in liquidazione. La richiesta, invece, è fattibile soltanto a seguito dell’escussione del patrimonio della società.
Gli amministratori della S.A.P.A. possono essere revocati e per giusta casa. In caso contrario, è ammessa la richiesta di risarcimento danni.
La S.A.P.A. si rivela un’ottima soluzione quando si tratta di vedersi erogati finanziamenti da parte degli istituti di credito, oltre che dai privati. Al fine di finanziare la propria attività e di supportare al meglio il proprio business, la S.A.P.A. può emettere titoli obbligazionari. In questo modo, reperire capitali da investire risulta decisamente più semplice, perché vengono coinvolti i risparmiatori e le condizioni risultano decisamente più convenienti rispetto ai classici prestiti bancari, dove i tassi di interesse sono mediamente alti.
Anche la responsabilità limitata al capitale investito, a fronte di eventuali debiti, è un vantaggio tutt’altro che di poco conto per i soci accomandatari, visti i considerevoli poteri di cui dispongono in ambito amministrativo e gestionale. I soci accomandanti, poi, non corrono rischi con i loro beni personali.
Sia in fase di start-up che nella gestione corrente, la società in accomandita per azioni presenta costi piuttosto proibitivi da fronteggiare. Inoltre, c’è da dire che nel caso in cui la società si rivelasse involvente, c’è il rischio di fallimento per i soci accomandatari.
Nel complesso, a livello pratico, la diffusione delle S.A.P.A. è ridotta ai minimi termini a livello nazionale. A differenza delle S.p.a., vero è che le società in accomandita per azioni assicurano il mantenimento della direzione dell’impresa sociale. Tuttavia, a causa delle considerevoli dimensioni di questi tipi di società, il fatto che i soci accomandatari risultino responsabili in maniera illimitata per quanto riguarda le obbligazioni sociali non sempre è un modello che funziona. In sostanza, quindi, questo tipo di società che coniuga le caratteristiche della società per azioni e della società in accomandita semplice, risulta un modello eccessivamente complicato da mettere in pratica.
Per bypassare il problema, si è fatto ricorso al cosiddetto modello di "cassaforte", dove protagonista indiscusso è il nucleo familiare. I soci accomandatari della S.A.P.A. sono amministratori a tutti gli effetti. Pertanto, le norme attinenti alla nomina dei nuovi amministratori conferiscono la possibilità di porre il veto sulla scelta di nuove figure, se ve ne sono altre in carica. Questo, per il gruppo dirigente, vuol dire allontanare ogni possibile scalata avversa.
Insomma, la costituzione di una S.A.P.A. per l’inizio di un’attività economica è di certo un progetto ambizioso, e i costi sono davvero sopra la media.
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