La fondazione di una startup inizia con la redazione del suo atto costituivo e la successiva presentazione dell’istanza di registrazione al Registro delle Imprese. Quale procedura seguire se si sceglie di farlo autonomamente? Tutte le info nell’articolo.
Stando all’articolo 2463 del Codice Civile, la costituzione di una società richiede obbligatoriamente la registrazione di un atto pubblico, che solitamente viene autenticato per il tramite di un notaio. La regola non è sempre valida e l’eccezione è data dal tipo di società che pensi di voler fondare.
Il Decreto del 17 febbraio 2016 emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, infatti, stabilisce una deroga al precedente articolo a favore delle società a responsabilità limitata “aventi per oggetto esclusivo e prevalente lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico” e per le quali viene richiesta l’iscrizione nella sezione speciale delle Startup, in questo caso i contratti costitutivi possono essere redatti in forma elettronica e firmati digitalmente così come stabilito dal CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale).
La procedura digitale riconosciuta dal CAD all’articolo 24 si applica all’Atto Costitutivo ma anche allo Statuto qualora questi siano presentati in maniera disgiunta. La firma digitale dev’essere apportata per ciascun componente della società, se trattasi di una pluripersonale, in caso di unipersonale sarà sufficiente la firma digitale dell’unico rappresentante.
Va precisato che il riferimento all’articolo 24 del CAD è fondamentale per l’iscrizione al registro delle imprese, e qualsiasi variazione alla procedura fissata dal medesimo articolo non consente di formalizzare l’iscrizione.
Tranne che per un solo aspetto, non vi sono differenze di applicabilità nel caso si tratti di un atto, o contratto, plurilaterale. In entrambi i casi, infatti, è consentita la procedura digitale senza autentica della sottoscrizione ma a patto che nel caso di plurilateralità l’atto sia sottoscritto da tutti i contraenti e che questo avvenga entro dieci giorni a partire dall’apposizione della prima firma.
Una volta che è avvenuta la sottoscrizione dei contratti costitutivi, sia unilaterale che plurilaterale, il o i rappresentati della startup hanno 20 giorni di tempo per formalizzare l’iscrizione della società al registro delle imprese del territorio di competenza.
L’ufficio che prende in carico la domanda eseguirà una serie di controlli che consentiranno di portare avanti la procedura di registrazione. La prima verifica è quella sull’atto costitutivo, che dovrà essere conforme al modello standard predisposto dal Ministero, il cui link è disponibile in fondo all’articolo. Successivamente avverranno le altre verifiche:
Se tutte le verifiche daranno esito positivo, la startup viene temporaneamente registrata nella sezione ordinaria entro 10 giorni dalla presentazione della domanda e solo in secondo momento registrata alla sezione speciale.
Per l’iscrizione alla sezione speciale è necessario, contestualmente alla presentazione della domanda al Registro delle Imprese, presentare istanza di iscrizione tramite autocertificazione che attesti i requisiti previsti per le startup al fine di essere iscritte nella sezione speciale. Nel momento in cui dovessero venir meno i requisiti necessari per l’iscrizione nella sezione speciale, la startup mantiene automaticamente l’iscrizione alla sezione ordinaria senza che sia necessario presentare alcuna domanda aggiuntiva.
Ove necessario, e anche la fine di ridurre i tempi di attesa, le firme possono essere autenticate tramite il notaio, cosa che consente di velocizzare i tempi di iscrizione al Registro delle Imprese visto che la legge, in questo caso, impone un tempo massimo di 5 giorni. Altrimenti le firme possono essere autenticate da un pubblico ufficiale, ovvero colui che si occupa del Registro delle Imprese o un suo delegato. L’autenticazione, in questo caso, avviene contestualmente all’iscrizione della startup nella sezione ordinaria. Nel caso di Notaio andrà richiesto un preventivo per il calcolo dei costi.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, come accennato in precedenza, per coloro che scelgono di seguire autonomamente la fondazione della startup, mette a disposizione un modello di riferimento da compilare seguendo le indicazioni presenti all’interno del documento.
È sufficiente scaricarlo a questo link e leggere attentamente i commenti presenti nel file.
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