Il recente Decreto Rilancio, emanato dal Governo per fare fronte all’emergenza coronavirus, dedica l’articolo 119 e 121 al tema dell’ecobonus e relative detrazioni del 110%. Analizziamo dettagliatamente la manovra che consente lavori di ristrutturazione a costo zero.
Iniziamo con il ricordare che il credito d’imposta per gli interventi di miglioramento degli immobili non è una novità di questo decreto ma una pratica ormai in essere già da diversi anni. Ciò che è nuovo, semmai, consiste negli ambiti di applicazione e nella percentuale di detrazione.
Ricordiamo che tutto quanto scritto di seguito vale per le novità introdotte sul credito d’imposta dal decreto Rilancio e che restano comunque in vigore le norme previste dalla legge originaria.
Non entriamo nel merito dell’argomento già ampiamente trattato, per cui consigliamo la lettura di altri articoli nel blog, e ci limitiamo a ricordare che si tratta di una somma che l’erario riconosce all’impresa o al privato cittadino in quanto entrambi l’hanno acquisita in modi differenti, ad esempio eseguendo dei lavori di ristrutturazione.
Esemplificando: se l’erario riconosce un credito di imposta pari al 50% della spesa sostenuta per cambiare gli infissi, e se il privato ha speso 1000 euro, vuol dire che in fase di dichiarazione dei redditi l’erario gli riconoscerà un credito di euro 500. Ma in quanto tempo riceverà il credito? Questa è una delle domande da farsi. Ne parleremo nei prossimi paragrafi.
Non tutti possono beneficiare del credito d’imposta così come rimodulato dal recente decreto Rilancio. Infatti ne possono beneficiare esclusivamente:
Le persone fisiche di cui al punto 2 dell’elenco, devono essere al di fuori dell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo. Ciò vuol dire, ad esempio, che un’impresa non può beneficiare del credito d’imposta per ristrutturare l’immobile utile all’esercizio della propria attività.
Caso diverso, invece, se l’immobile si inserisce all’interno di un condominio.
L’erario ha l’obbligo di restituire il credito in 5 anni, con importi uguali per ciascun anno. Vale ricordare che l’eventuale quota di credito non utilizzata durante l’anno in corso non può essere fruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Attenzione, la detrazione fiscale nell’arco dei 5 anni non è l’unico modo di usufruire di questa agevolazione. L’articolo 121 ne individua altre due modalità, di cui parliamo alla fine di questo articolo.
Premesso che originariamente il credito d’imposta poteva variare dal 50% all’85% e che il decreto Rilancio ha elevato tutti gli scaglioni al 110%, Il decreto Rilancio ha esplicitato 3 tipologie di interventi:
No, il decreto stabilisce che si può applicare anche agli immobili unifamiliari ma solo per gli edifici riconosciuti come abitazione principale, e non concessi in locazione. Nel caso di condominio, invece, l'immobile può essere anche locato.
Per poter accedere al credito di 110%, gli interventi di cui ai paragrafi precedenti devono rispettare una serie di requisiti.
Alcuni di questi, alla data del 27 maggio 2020, non sono ancora stati emanati: parliamo dei decreti attuativi che dovrebbero essere presentati nei prossimi giorni.
Nel frattempo si è stabilito che gli interventi, in ogni caso, dovranno consentire il miglioramento dell’edificio di almeno 2 classi energetiche o comunque il raggiungimento della classe più alta da accertare mediante attestato APE (Attestato di Prestazione Energetica) rilasciato da un tecnico abilitato.
Altra cosa certa è che i lavori di ristrutturazione devono essere ricompresi nel periodo che va dal 1/7/2019 al 31/12/2020.
La detrazione del 110%, oltre agli interventi di cui sopra, si applica anche agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, di cui abbiamo parlato in questo articolo à. Non solo, ma vi sono altre due tipologie di interventi che se eseguiti contestualmente agli interventi precedenti, compreso quello per il rischio sismico, si possono far rientrare nei benefici del credito d’imposta.
Gli interventi contestuali possono riguardare l’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, oppure l’installazione di colonnine di ricarica.
A questi ultimi due argomenti abbiamo dedicato due articoli specifici, in maniera da non generare confusione. Qui vale la pena ricordare che la spesa per gli impianti fotovoltaici non può superare 48.000 euro, mentre per le colonnine il tetto è di 3.000 euro.
Inutile dire che è questa la domanda più diffusa tra gli utenti di Know How. Del resto questa è anche l'altra novità del decreto Rilancio per aiutare l’economia italiana a ripartire dopo la crisi da covid-19.
Infatti al privato cittadino non sarà richiesto alcun anticipo, così come stabilito nell’articolo 121. Anzi si chiarisce esplicitamente che oltre all’utilizzo del credito d’imposta come detrazione da usufruire nei successivi 5 anni, il privato può optare tra altre due soluzioni:
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