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Scadenza del credito IVA dichiarato ma non richiesto

Scadenza del credito IVA dichiarato ma non richiesto

Il credito Iva vantato nei confronti dell’erario può essere richiesto in qualsiasi momento oppure vi sono delle condizioni che ne impediscono la richiesta? Scopriamolo attraverso una sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in merito ad un credito vantato da una società.



Recentemente, una domanda arrivata alla community dei professionisti iscritti a Know How in relazione ad un credito d’iva vantato da parte di una società nei confronti del Fisco, ci ha spinto a riprendere l’argomento anche sul blog, alla luce di una altrettanto recente sentenza, la numero 945 di Maggio 2019, da parte della CTR del Piemonte che ha bocciato la richiesta di rimborso avanzata da una contribuente in merito ad una dichiarazione del 2012. La bocciatura è stata motivata appellandosi all’articolo 21 del Dlgs 546/92 in cui si stabilisce il termine biennale come decadenza per la richiesta di un credito d’imposta. Vediamo nello specifico cosa è successo.

I fatti della sentenza 945/5/2019

La questione affrontata dalla CTR del Piemonte fa riferimento alla storia di una liquidatrice, nonché socia accomandataria di una società, la quale nel 2016 ha presentato all’Agenzia delle Entrate un’istanza di rimborso per un credito d’Iva relativo al 2012.

In quell’anno, in fase di dichiarazione, la somma di cui la contribuente ha chiesto il rimborso, era stata correttamente esposta nella dichiarazione dei redditi, tuttavia era stata erroneamente indicata come già compensata, quindi non inserita nel quadro RX che ricordiamo è la sezione deputata ad accogliere le eccedenze ed i crediti relativi al periodo di imposta precedente.

In sostanza, stando al punto di visto dell’AdE, la documentazione era da considerarsi completa e corretta, benché vi fosse in realtà un errore di compilazione da parte della contribuente.

La richiesta di rimborso per il credito d’Iva

Una volta appurato l’errore, la contribuente ha avviato la procedura per la richiesta di rimborso presentando apposita domanda, trovandosi però a dover affrontare il rifiuto opposto dall’AdE, in quanto quest’ultima dichiarava decorso il termine biennale, rispetto al 2012, per far valere la richiesta. La contribuente, in seguito, ha presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che ha accettato il ricorso richiamando i principi statuiti dalla Cassazione con la sentenza 4559 del 2017, dove si affrontava un caso simile ma di una società ancora operativa.

Proprio sulla base di quest’ultimo punto ha fatto leva la contestazione dell’AdE rispetto alla sentenza della CTP, contestando nello specifico che l’ufficio dell’Agenzia aveva avuto consapevolezza del rimborso del credito solo successivamente alla cessazione della società e che in dichiarazione mancava l’esplicita richiesta di rimborso.

La decisione della CTR Piemonte?

La lettura dei fatti risulta congruente sia dal punto di vista della contribuente che si richiama alla sentenza 4559 della Cassazione, sia dal punto di vista dell’AdE. Il nodo è stato sciolto dalla Commissione Regionale che ha osservato come non fosse stato preso sufficientemente in considerazione il fatto che nella dichiarazione del 2012 il credito era stato indicato come compensato. Questa, secondo la CTR, è la differenza sostanziale rispetto ai fatti riportati nella sentenza 4559 della Cassazione dove si fa riferimento ad un caso in cui i crediti vantati erano stati correttamente indicati come da rimborsare, richiesta che nel caso della contribuente è arrivata soltanto nel 2016, cioè oltre il termine biennale fissato dall’articolo 21.

Il confronto tra le due sentenze

Apparentemente il confronto dei due casi può risultare insussistente nel senso che potrebbero apparire come identici, in realtà le differenze sono sostanziali – almeno stando alle indicazioni delle due sentenze – tant'è che il limite dei due anni decade (sentenza della Cassazione) se la richiesta di rimborso di un credito vantato viene correttamente esposta in fase di dichiarazione, anche se la procedura viene avviata oltre il termine biennale. Se invece la richiesta non è presenta e, caso peggiore, viene addirittura indicata l’avvenuta compensazione, allora la richiesta di rimborso non è più valida (sentenza della CTR Piemonte)

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