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Rischio sismico: sconto del 100% e detrazione IRPEF

Rischio sismico: sconto del 100% e detrazione IRPEF

Si è parlato molto del credito d’imposta del 110% inserito nell’ultimo decreto Rinascita, emanato per fare fronte alla difficile situazione economica causata dalla pandemia di coronavirus. Meno dibattuto, invece, il tema sugli interventi per la riduzione del rischio sismico.



Nell’articolo 119 del decreto Rilancio, la questione del credito d’imposta del 110% come detrazione per favorire lavori di miglioramento degli immobili sia di tipo condominiale che unifamiliari, oltre a valere per gli interventi più a carattere energetico, si rivolge anche alle ristrutturazioni intese come miglioramento ai fini sismici.

Credito d’imposta e calamità naturali

Il comma 4 stabilisce che l’aliquota del 110% come credito d’imposta si estende anche alle spese sostenute per lavori relativi all’adozione di misure antisismiche, a patto che queste siano state sostenute tra il 1 luglio 2020 e il 31 gennaio 2021.

La specifica è importante in quanto inizialmente la detrazione poteva arrivare al massimo all’85%, a seconda dei casi comprovati di riduzione del livello di rischio.

Quali interventi ne possono beneficiare?

La tipologia di interventi è individuata in base al decreto legge del 2015 (il numero 63) a cui l'attuale decreto si richiama esplicitamente.

Sono ammessi lavori finalizzati alla messa in sicurezza statica, in particolare delle parti strutturali. I lavori per la redazione della documentazione utile a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per tutti gli interventi utili al riconoscimento di questa documentazione.

Gli interventi, inoltre, si specifica che devono avvenire sulle parti strutturali e su complessi di edifici, quindi non sono ammessi lavori eseguiti su singole unità immobiliari qualora inserite in contesti di aggregazione ad altri edifici.

Detrazione o sconto in fattura?

Il credito di imposta è una misura ormai consolidata attraverso cui lo Stato concede dei benefici fiscali a seguito di interventi di varia natura, tesi al miglioramento del patrimonio immobiliare, sia in senso energetico che strutturale. La vera novità, oltre l’innalzamento dell’aliquota, è la possibilità di scegliere in che maniera usufruire della detrazione. Oltre all’utilizzo diretto della detrazione, si può scegliere tra:

  1. Sconto diretto in fattura pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito di imposta;
  2. Trasformazione dell’importo in credito di imposta da poter cedere ad altri soggetti quali istituti di credito o altri istituti finanziari.

In caso il contribuente scelga per la detrazione, il credito potrà essere recuperato nell’arco di 5 anni.

Quali sono le zone sismiche interessate?

Non tutte le zone possono essere interessate dal credito d’imposta elevato al 110%. Attualmente la novità in questione vale solo per gli edifici collocati nelle zone 1, 2 e 3. Sono esclusi gli edifici collocati in zona sismica 4.

Detrazione IRPEF

Altra novità del decreto Rilancio è quella in merito all’aliquota per la detrazione IRPEF. All’origine, ovvero secondo l’articolo 15 del TIUR, l’aliquota per la detrazione IRPEF è fissata al 19%. Nel caso dell’emergenza coronavirus, qualora oltre l’esecuzione degli interventi elencati precedentemente, il contribuente decidesse di cedere il credito maturato corrispondente alla detrazione ad un’impresa di assicurazione oppure di stipulare un contratto di polizza che copre il rischio da eventi calamitosi, allora l’aliquota per la detrazione irpef è elevata al 90% dei premi versati su assicurazioni a favore di unità immobiliari ad uso abitativo.

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