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Ricerca e Sviluppo: necessaria certificazione preventiva

Ricerca e Sviluppo: necessaria certificazione preventiva

Il Credito d’imposta R&S, nello specifico, è una misura attiva dal 2015 e rivisitata con le successive Leggi di Bilancio, facente parte del Piano Transizione 4.0.



L’agevolazione nasce il 29 luglio 2015 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 174) del Decreto del 27 maggio 2015 (di seguito DM), emanato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Credito d’imposta R&S Mezzogiorno
L’articolo 244 del decreto-legge n. 34/2020 e s.m.i. per incentivare l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e delle imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno, ha introdotto una specifica agevolazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati in tali regioni.
La misura consente di garantire nelle regioni del Mezzogiorno intensità di aiuto rafforzate per le attività di ricerca e sviluppo, rientranti nella misura agevolativa valida per l’intero territorio nazionale per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia anche in materia Coronavirus, sono previste le seguenti aliquote: 25% per le Grandi imprese, 35% per le Medie imprese e 45% per le Piccole imprese.

Credito d’imposta R&S Certificazione Preventiva
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Semplificazioni (DL 73/2022), che con l’art. 23 è intervenuto sul credito d’imposta Ricerca e sviluppo, è stata prevista l’introduzione di una certificazione preventiva.
Le imprese potranno richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio. Analoga certificazione può essere richiesta per l’attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell’applicazione della maggiorazione dell’aliquota del credito d’imposta prevista.

Certificazione preventiva
Può essere richiesta solo a condizione che non siano già state constatate delle violazioni o iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’impresa ne è formalmente a conoscenza;
- può essere rilasciata da soggetti pubblici e privati in possesso di determinati requisiti meglio specificati con successivo Decreto del Mise. A tale riguardo verrà istituito un apposito Albo di certificatori presso il Ministero dello sviluppo economico;
- comporterà oneri a carico dell’impresa richiedente, parametrati ai costi della procedura;
- produrrà effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria con la conseguenza che gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.

Chi può rilasciare la certificazione
La certificazione avrà effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.
Inoltre la certificazione non avrà valore nel caso in cui le violazioni relative all’utilizzo dei crediti d’imposta siano state già constatate e nel caso che siano già iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore delle violazioni o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

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