Introdotto a partire dal 2016, si tratta di un regime che prevede rilevanti semplificazioni sia ai fini IVA che contabili a favore delle persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o mestieri e che prevede un reddito forfetario da sottoporre a tassazione.
Vi possono accedere sia coloro che già esercitano, sia coloro che devono ancora avviare l’impresa. Per i primi, l’accesso al regime forfetario avviene in automatico senza la necessità di presentare alcuna domanda. Coloro che invece avviano una nuova attività hanno l’obbligo di comunicare l’adesione al regime forfetario, pena una sanzione amministrativa che può arrivare a 2000 euro.
Questa dichiarazione va fatta ogni anno in sede di dichiarazione dei redditi.
Certo, optando per la determinazione dell’imposta sul reddito e dell’imposta sul valore aggiunto secondo i modi ordinari. Tale uscita dev’essere comunicata in via obbligatoria con la dichiarazione annuale IVA successiva alla scelta operata. Tale scelta avrà durata per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo, la scelta per l’ordinario sarò valida fino a quando ci saranno le condizioni che lo permettono. È importante ricordare che la mancata comunicazione consente l’uscita dal regime forfetario ma è punita con una sanzione amministrativa che può arrivare a 2000 euro.
Spesso ci si riferisce al regime forfetario come un regime naturale, ovvero un regime che viene riconosciuto a tutti, senza opzioni, come prima scelta.
Possono accedere i soggetti che devono esercitare attività d’impresa, o che già esercitano a patto che nell’anno precedente la richiesta:
Non posso avvalersi del regime forfetario tutti coloro che rientrano in almeno una di queste condizioni:
Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui si verifica una causa di esclusione o viene meno uno dei requisiti necessari per accedervi.
Innanzitutto è necessario stabilire l’ammontare del reddito imponibile. Questo è possibile applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi, il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice Ateco di appartenenza. A questo reddito imponibile, si dovrà applicare un’imposta pari al 15%.
A differenza del regime dei minimi, il forfetario non ha scadenza, né in termini di età raggiunta né di anni di applicazione.
Innanzitutto coloro che aderiscono al regime forfetario non applicano l’IVA in fattura ai propri clienti, così come non la detraggono dagli acquisti. Ciò implica che non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione e comunicazione IVA annuale. Inoltre non vi è l’obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e quelle ricevute. Infine, non vi è l’obbligo delle scritture contabili, così come non si è sottoposti agli studi di settore, non operano le ritenute alla fonte e non subiscono le ritenute
Coloro che rientrano nel regime forfetario sono soggetti ai seguenti adempimenti:
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