Non è semplice orientarsi sulla scelta del codice Ateco per coloro che vogliono avviare un'attività economica online. Le professionalità sono molte e le norme non sono chiarissime. Allora quale soluzione scegliere per essere in regole con il fisco?
Domanda piuttosto generica, tuttavia proveremo a fornire un elenco dei principali codici Ateco a cui fare riferimento per chi lavora online:
Partiamo dal presupposto che colui che realizza siti web si inquadra nel codice ateco 74.10.21. È corretto inquadrarlo come un’Impresa Artigiana, ovvero piccolo imprenditore sezione speciale. Gli obblighi, in questo caso, consistono nell’apertura della partita iva, ovviamente, nella registrazione alla CCIAA e all’INAIL. Per quanto riguarda il regime contabile si può optare per Semplificato, Forfetario.
Certo può accadere che i webmaster si occupino più di gestione e aggiornamento delle pagine e organizzazione delle campagne piuttosto che di sviluppo vero e proprio. In questo caso viene meno l’aspetto artigianale e forse è conveniente essere inquadrati in maniera più generica. In questo senso potrebbero tornare utili i seguenti codici Ateco:
Anche in questo caso, qualunque sia la scelta, il lavoro è da intendersi come autonomo. Oltre l’apertura della partita iva vi è l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS.
In questo caso i codici ateco di riferimento sono i seguenti:
Il tipo di inquadramento, in questo caso, potrebbe essere come piccolo imprenditore sezione speciale. Ciò comporta l’iscrizione alla CCIAA come piccolo commerciante oltre all’apertura della partita IVA. Si può optare sia per il regime ordinario ma anche per il forfetario, fermo restando di non superare una certa soglia.
Questo è un dubbio classico. Diciamo che non c’è una risposta univoca al problema ma è sempre bene tenere a mente quali sono le differenze tra l’una e l’altra scelta. In linea generale possiamo evidenziare che la ditta individuale viene gestita con il principio di competenza mentre il libero professionista opera con il principio di cassa. Poi la ditta individuale dev’essere iscritta alla CCIAA mentre il libero professionista no, e se quest’ultimo deve iscriversi alla gestione separata INPS per la previdenza, la ditta individuale invece necessita dell’iscrizione all’INPS sezione commercio o artigianato.
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