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Permesso a costruire: cosa dice il Testo Unico dell’Edilizia

Permesso a costruire: cosa dice il Testo Unico dell’Edilizia

Il permesso a costruire è sempre argomento di profonda confusione, alimentata anche dal fatto che spesso e volentieri non vi è congruenza tra ciò che dice la normativa di riferimento e ciò che avviene negli uffici degli Enti. Facciamo chiarezza attingendo direttamente alla fonte.



Il permesso a costruire è l’autorizzazione necessaria per avviare lavori edili di costruzione. Ogni aspetto che lo riguarda viene affrontato nell’articolo 20 del     TUE, il Testo Unico dell’Edilizia.

Chi può presentare la domanda di rilascio?

La domanda per ottenere il permesso a costruire può essere presentata sia dal proprietario dell’immobile che da chiunque abbia un titolo per poterlo richiedere, quindi anche l’usufruttuario, che non gode della nuda proprietà ma comunque esercita un diritto sull’immobile. È bene ricordare che chi presentala domanda deve anche produrre un documenti che attesti il suo essere legittimato a presentare una richiesta di rilascio. La domanda viene presentata presso gli uffici comunali preposti al rilascio del permesso.

Che cos’è l’asseverazione?

Si tratta della dichiarazione da parte del progettista che conferma il rispetto di tutti i regolamenti e le norme, nazionali e locali, che disciplinano l’attività edilizia. Questa dichiarazione deve accompagnare la domanda per la richiesta di rilascio.

Come avviene la lavorazione della pratica?

La pratica viene lavorata in fasi distinte, e tiene conto dell’ordine cronologico. Una volta presentata la domanda allo sportello unico competente sul proprio territorio, si va incontro ai seguenti passaggi:

  1. Entro 10 giorni l’Ente comunica il nome del responsabile del procedimento che analizzerà la tua pratica;
  2. Entro 60 giorni il responsabile avvia l’istruttoria e rilascia una dettagliata relazione con cui formula una proposta di provvedimento. Tale termine è raddoppiato nel caso di progetti particolarmente complessi;
  3. Entro 60 giorni, qualora lo ritenga, il responsabile del procedimento può richiedere modifiche di modesta entità al progetto originario, motivando con una relazione la richiesta di modifiche. Tale termine è raddoppiato nel caso di progetti particolarmente complessi. Il responsabile nella relazione individua un termine entro il quale chi presenta la domanda deve pronunciarsi sulla richiesta formulata dal responsabile, semplicemente dichiarando se è d’accordo o in disaccordo;
  4. Entro il 15 giorni dalla risposta inviata al responsabile, è necessario presentare le modifiche richieste al progetto;

Quante modifiche può richiedere il responsabile della procedura?

La procedura, il cui termine è di 60 giorni dalla ricezione della domanda, può essere interrotta una sola volta, per richiedere documenti integrativi che non sia possibile reperire autonomamente. Una volta ricevuti, il termine dei 60 giorni si calcola a partire dalla ricezione dei documenti integrativi.

È valido il silenzio assenso?

Sì, qualora l’Ente per il tramite del responsabile, non si sia pronunciato sulla richiesta di permesso, allora vale il silenzio assenso, a patto che non vi siano sulla zona vincoli sull'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali. Vale ricordare che anche in questo caso è necessario che l’Ente, entro 15 giorni dalla conclusione del termine, rilasci apposita dichiarazione.

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