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Patto di prova: a cosa serve e quando si considera nullo

Patto di prova: a cosa serve e quando si considera nullo

Il Patto di Prova è un istituto normato dall’articolo 2096 del Codice Civile, il cui scopo è quello di soddisfare l’interesse di entrambe le parti coinvolte in un rapporto di lavoro: il lavoratore da una parte, e il datore di lavoro dall’altra.



La funzione principale del Patto di prova è quello di consentire al datore di lavoro di verificare che la persona scelta per lavorare, sia adatto all’ambiente lavorativo e sia capace di svolgere adeguatamente il compito per il quale viene assunto, prima di proporgli un contratto di lavoro effettivo e più impegnativo.

Dall’altra parte, invece, il lavoratore può verificare che il compito per il quale viene assunto sia effettivamente quello che andrà poi a svolgere, e può valutare anche le condizioni lavorative complessive che si troverà ad affrontare in azienda una volta formalizzato il contratto di lavoro, e qualora il periodo di prova sia stato superato in maniera positiva.

Come rendere efficace un Patto di prova?

Affinché il Patto di prova possa considerarsi valido e possa, così, produrre i suoi effetti, è necessario che esso sia redato in forma scritta. E l’atto così preparato, dev’essere firmato da entrambe le parti. Se il Patto di prova non viene redatto nella forma dell’atto scritto, allora esso può considerarsi non valido, pur essendo valido il contratto di lavoro a cui si lega.

Quali sono gli altri motivi di nullità?

Vi è il caso in cui, pur avendo la forma dell’atto scritto, il patto di prova può considerarsi nullo. Ad esempio può succedere quando la data di sottoscrizione non è antecedente all’inizio del rapporto di lavoro. Oppure se nel Patto di prova non viene indicato in maniera chiara quali sono le mansioni affidate al lavoratore, su cui quindi si eserciterà la verifica stabilita dal Patto stesso.

Posso chiedere un Patto di prova da una ditta per cui ho già lavorato?

No, nel caso tra il lavoratore e il datore di lavoro sia già intercorso un precedente rapporto di lavoro, il Patto di prova non è sottoscrivibile e verrebbe considerato nullo, perché un precedente rapporto dovrebbe già aver dato la possibilità ad entrambi di capire le peculiarità del lavoratore e dell’ambiente di lavoro.

Quanto deve durare il Patto di prova?

In termini generali non esiste una precisa un’indicazione di durata da parte della Legge. Sicuramente la durata può essere definita dalle parti all’interno dell’atto. In caso le parti non indichino una durata del periodo di prova, si può fare riferimento alla contrattazione collettiva oppure prendere a riferimento due leggi precedenti, la 1825 del 1924 e la 604 del 1996 che stabiliscono una durata massima di 6 mesi. Non esistono indicazioni nemmeno in merito alla durata minima, che comunque può essere stabilita anche in questo caso dalle due parti.

Quali formalità bisogna rispettare per recedere dal periodo di prova?

Se si decide di recedere dal contratto di lavoro durante il periodo di prova, non è richiesta l’osservanza di alcun obbligo formale, sia da parte del lavoratore che da parte del datore di lavoro. Tuttavia è pur vero che vi sono sentenze della Cassazione che stabiliscono l’importanza di una durata minima del periodo di prova, prima di poter procedere con il recesso, e di come questo possa essere annullato qualora appunto la durata non sia ritenuta congrua oppure se, addirittura, il periodo di prova non è mai iniziato. Il recesso dal periodo di prova, qualora richiesto dal datore, sarà considerato nullo anche in quei casi in cui ci sia la possibilità che sia stato richiesto per sopravvenuta gravidanza, nel caso di assunzione di una donna, oppure per compiti non compatibili con l’invalidità del lavoratore, qualora si tratti di persona diversamente abile. L’annullamento del recesso dal periodo di prova, comporta l’integrale applicazione del contratto di lavoro.

C’è un termine per poter impugnare un Patto di prova?

Certo, il Patto di prova può essere impugnato fino a 60 giorni dalla sua comunicazione, qualora si sia verificato un recesso o un licenziamento.

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