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Partita IVA e pensionamento anticipato grazie alla ricongiunzione

Partita IVA e pensionamento anticipato grazie alla ricongiunzione

Anticipare la pensione attraverso la ricongiunzione con i periodi di contribuzione versati in regime di gestione separata. La Cassazione ha recentemente affrontato il problema relativo ad un commercialista, aprendo la possibilità a tutte le partite IVA.



Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ha riscritto in parte le regole sul pensionamento dei professionisti dotati di partita IVA, riconoscendo il diritto alla ricongiunzione dei periodi di contribuzione versati in regime di Gestione Separata. Se anche tu ti trovi nella condizione di avere differenti linee contributive e vuoi capire se ed in che modo potrai beneficiare della ricongiunzione per ottenere il pensionamento anticipato, ecco tutte le novità che derivano da questa importante sentenza.

Ricongiunzione onerosa anche per le partite IVA: cosa vuole dire?

Il panorama pensionistico dei liberi professionisti è stato rivoluzionato dalla pronuncia numero 26.039 del 15 ottobre 2019 della Corte di Cassazione. Il procedimento portato all'attenzione degli Ermellini concerneva il caso di un dottore commercialista che aveva chiesto il trasferimento dei contributi INPS verso la Cassa della propria categoria di appartenenza. Fin qui nulla di strano.

Il problema, tuttavia, era che la richiesta di ricongiunzione onerosa – avanzata dal libero professionista ai sensi della legge 45/1990 – concerneva i contributi accantonati in regime di Gestione Separata INPS.

La Gestione Separata: come funziona?

La Gestione Separata è un particolare fondo pensionistico istituito presso l’INPS che raccoglie, attraverso i versamenti previdenziali, i contributi degli amministratori, dei lavoratori in regime di collaborazione continuata e continuativa e, per l’aspetto che qui più ci interessa, i lavoratori autonomi dotati di partita IVA non ricompresi all’interno di altra gestione previdenziale professionale.

Per rendere più chiaro il discorso, prendiamo il caso di un avvocato che, prima ancora di iscriversi all’apposito Albo e versare i contributi alla Cassa Forense, abbia esercitato una diversa professione non ricompresa all’interno di autonomo Albo professionale dotato di propria Cassa previdenziale. Ebbene, per tutto il periodo in cui il legale ha esercitato questa prima e diversa attività, i contributi relativi vengono ad essere versati in regime di Gestione Separata. Successivamente all’iscrizione all’Albo forense, invece, le prestazioni previdenziali vengono assorbite all’interno della Cassa Forense.

Il punto è che le leggi istitutive della Gestione Separata del 1995 non hanno comportato modifiche al sistema della ricongiunzione, le cui norme (sia per i contributi INPS che per quelli delle Casse professionali) risalgono ad epoca anteriore. Ne consegue che, nell’ipotesi in esempio, il professionista non poteva ottenere la ricongiunzione dei contributi già versati alla Gestione Separata verso il montante successivamente formato presso la Cassa professionale. Ciò con una conseguenza che puoi facilmente immaginare: il calcolo dell’anzianità contributiva e dell’importo pensionistico non potrebbero tener conto del rapporto contributivo precedente al passaggio alla Cassa professionale.

Totalizzazione e cumulo: cosa sono?

In realtà, questa evenienza poteva essere evitata ricorrendo a due strumenti alternativi alla ricongiunzione: la totalizzazione e il cumulo. Entrambi questi istituti (gratuiti, a differenza della ricongiunzione) permettono di armonizzare i contributi versati alla Gestione Separata INPS con quelli delle rispettive Casse professionali.

Tuttavia, la totalizzazione ha il difetto di provocare la conversione dell’intero montante al metodo contributivo, sia nell’ipotesi in cui sia stata maturata l’anzianità contributiva che nell’ipotesi in cui sia stata raggiunta l’età per la pensione di vecchiaia (ad oggi, 66 anni di età e 20 anni di contributi). Fa eccezione il (rarissimo) caso in cui il richiedente abbia raggiunto i requisiti minimi per la singola gestione in regime retributivo.

 Anche il cumulo ha lo svantaggio di impedire il pensionamento anticipato che si potrebbe ottenere con la ricongiunzione dell’anzianità contributiva ottenuta in regime di Gestione Separata a quella maturata sotto la propria Cassa professionale. La conseguenza è che si costringe il pensionando a rispettare il requisito complessivo, pari a 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, e 41 anni e 10 mesi per le donne.

Cosa ha statuito la Corte di Cassazione in merito alla ricongiunzione?

 L’esclusione normativa dalla possibilità di ottenere la ricongiunzione delle diverse gestioni da parte dei titolari di partite IVA e di accedere così al pensionamento anticipato, tuttavia, è stata completamente rivisitata dalla sentenza della Cassazione di ottobre.

 Gli Ermellini, interpretando il complesso delle norme che regolano la Gestione Separata e la ricongiunzione, hanno chiarito che i professionisti possono fruire della ricongiunzione onerosa anche se la legge ha riservato loro i due diversi istituti appena descritti. Si basava, invece, su tale circostanza il diverso orientamento proposto dall’INPS, secondo cui la facoltà di ricorrere alla ricongiunzione in caso di Gestione Separata era da escludersi sia per l’assenza di una qualsiasi norma di raccordo tra le diverse discipline, sia perché il legislatore aveva previsto per i professionisti i due strumenti della totalizzazione e del cumulo.

La sentenza 61 del 1999, cosa dice?

L’argomento principale utilizzato dalla Cassazione si rifà direttamente ad una pronuncia della Corte Costituzionale (la sentenza 61/1999), secondo cui la ricongiunzione, anche se onerosa, rimane una facoltà che deve essere riconosciuta a tutti i soggetti che sono tenuti al versamento obbligatorio di contributi in diversi regimi di gestione previdenziale. Questo perché i contribuenti previdenziali hanno il diritto di poter optare per il mezzo più vantaggioso previsto dall’ordinamento, come la ricongiunzione.

A differenza della totalizzazione e del cumulo, infatti, riconoscere la ricongiunzione della Gestione Separata alla Cassa professionale apre la strada, anche a fronte del pagamento di un onere, a tutte le forme pensionistiche riconosciute dalla Cassa di appartenenza, nonché a metodi di calcolo della pensione più vantaggiosi per il professionista.

Cosa cambia dopo la sentenza della Cassazione?

 Grazie a questa pronuncia, la ricongiunzione permetterebbe ai titolari di partita IVA di richiamare nell’attuale Cassa anche i contributi versati alla Gestione Separata per l’attività esercitata prima dell’iscrizione all’Albo.

 Ciò significa che potresti raggiungere più facilmente il pensionamento anticipato, ossia l’anzianità contributiva riconosciuta dall’ordinamento professionale cui appartieni. Inoltre, non dovendo ricorrere al cumulo e alla totalizzazione, potrai beneficiare dell’eventuale diverso metodo di calcolo dell’assegno pensionistico adottato dalla tua Cassa, senza essere costretto alla necessaria conversione dell’intero montante al metodo contributivo, obbligatorio per le gestioni INPS.

Facciamo un esempio: l’avvocato

Volendo esemplificare per renderti più chiaro l’impatto della sentenza sulla gestione pensionistica dei professionisti e titolari di partite IVA, torniamo all’esempio dell’avvocato prima menzionato. Ipotizziamo che il nostro legale sia un uomo, abbia 61 anni di età e abbia versato 5 anni di contributi in Gestione Separata e 34 anni presso la Cassa Forense.

Ebbene, escludendo il diritto alla ricongiunzione, le alternative a disposizione dell’avvocato sarebbero le seguenti: o aspettare l’età per la pensione di vecchiaia con il cumulo e, quindi, lavorare altri 3 anni e 10 mesi; oppure lavorare altri 2 anni, attendere i 21 mesi di "finestra" e raggiungere la pensione di anzianità mediante la totalizzazione.

Viceversa, con la ricongiunzione il nostro avvocato potrebbe portare i contributi della Gestione Separata in Cassa Forense ed andare in pensione all’età attuale, avendo maturato 39 anni di contributi complessivi entro il 2019; naturalmente, a fronte del versamento dell’onere di ricongiunzione.

Più opportunità per la partita IVA?

Dunque, se sei titolare di partita IVA e possiedi alcuni anni contributivi in Gestione Separata, potrai utilizzare la ricongiunzione per raggiungere anticipatamente la pensione. E, in caso di rifiuto da parte dell’amministrazione previdenziale, citare il precedente rappresentato dalla recente sentenza della Corte di Cassazione.

Da questo punto di vista, tuttavia, è bene evidenziare che questa pronuncia è stata la prima ad ammettere in modo esplicito la ricongiunzione per la Gestione Separata e che, in assenza di un formale recepimento da parte dell’INPS, potrebbe essere necessario originare un contenzioso per vederne applicato il principio al tuo caso. Questo, almeno, fin quando non sopravvenga una pronuncia delle Sezioni Unite o un intervento diretto del legislatore che armonizzi un sistema normativo ancora confusionario.

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