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Naspi, stagionali, collaboratori: chi deve fare domanda per le 200 euro?

Naspi, stagionali, collaboratori: chi deve fare domanda per le 200 euro?

Quali categorie sono soggette alla pèresentazione della domanda per ottenere il bonus una tantum da 200 euro previsto per Luglio?



PERCETTORI DI NASPI E DIS-COLL ED INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

L’indennità verrà riconosciuta direttamente dall’Inps ai percettori di NASpI e DIS-COLL per il mese di giugno 2022 nonché a coloro che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021.

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

L’indennità spetta ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile i cui contratti sono attivi alla data del 18 maggio 2022. Sono previsti gli ulteriori requisiti: • iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

• non essere titolari dei trattamenti pensionistici che danno luogo all’indennità di 200 euro;

• non essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

• un reddito ai fini IRPEF derivante dai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

LAVORATORI STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO ED INTERMITTENTE

L’indennità spetta ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e ai lavoratori intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. Anche in questo caso l'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito ai fini IRPEF derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021. Per l’ottenimento del bonus è necessario presentare domanda all’Inps.

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Previa domanda, l'Inps eroga il bonus una tantum ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e sempre se i soggetti abbiano un reddito ai fini IRPEF derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.

LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI

Sempre a domanda, l'Inps eroga l’indennità ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222 del codice civile. Condizioni per godere del beneficio sono: • l'accredito di almeno un contributo mensile nel 2021; • essere iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 al 18 maggio 2022. Per quanto riguarda il primo requisito, occorre considerare che l’obbligo contributivo, ai sensi dell’articolo 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applica qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore a 5.000 euro. A tal fine, il suddetto limite, come chiarito dalla prassi amministrativa, costituisce una fascia di esenzione, e che, in caso di superamento di detta fascia, sempre in relazione alle sole attività considerate dalla norma, i contributi sono dovuti esclusivamente sulla quota di reddito eccedente. (cfr. circolare Inps n. 103/2004).

Superato tale limite, occorre, altresì, considerare che il minimale mensile ai fini contributivi nel 2021 era di euro 1.329,43 (annuo euro 15.593). Pertanto, il richiedente dovrà verificare se per effetto dei redditi derivanti da tutte le prestazioni di lavoro autonomo occasionale eseguite dallo stesso soggetto con qualsiasi committente abbiano consentito l’accredito contributivo di almeno un mese nel 2021. Per anno solare, ai fini dell’obbligo contributivo, deve intendersi il periodo 1° gennaio – 31 dicembre (circolare Inps n. 103/2004).

INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO

L'Inps, a domanda, eroga il bonus ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti: • reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro; • titolari di partita IVA attiva; • iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

TITOLARI DI REDDITO DI CITTADINANZA

I beneficiari del reddito di cittadinanza riceveranno l’indennità d'ufficio nel mese di luglio 2022 unitamente alla rata mensile di competenza. È, tuttavia, necessario che all’interno del nucleo non vi sia altro beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31 a favore dei lavoratori dipendenti, e di cui ai commi da 1 a 16 dell’articolo 32 del decreto.

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