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Muro di confine: tutte le regole da conoscere

Muro di confine: tutte le regole da conoscere

Muro eretto sul confine, sono tante le domande che si generano da questa particolare situazione: chi è il proprietario? A chi spettano i lavori di manutenzione, ristrutturazione o abbattimento? Come dev'essere realizzato? Nell'articolo cerchiamo di rispondere a queste e altre domande.



Se siete i proprietari di un'impresa i cui locali confinano con possedimenti altrui, sicuramente dovrete affrontare l'annosa questione dei muri di confine che delimitano il vostro territorio. Il problema in verità non riguarda solo gli imprenditori ma investe anche l’ambito dell’edilizia privata e non sono pochi i fatti di cronaca che ci raccontano di sentenze e, nel peggiore dei casi, di litigi sulla questione dei confini.

È bene dunque sapere che questi muri, oltre a dover soddisfare determinati standard estetici, devono essere costruiti seguendo delle norme ben precise disciplinate dal codice civile.

Nozioni di base riguardanti i muri di confine

I muri divisori sono delle costruzioni che servono a delimitare la proprietà di un fondo. La presenza di una dualità di parti interessate lascia presumere che questo possa essere di proprietà di entrambi. Tuttavia non è sempre così, pertanto noi della redazione ci occuperemo di fornirvi le informazioni necessarie per una tranquilla gestione di quella che potrà diventare in futuro una spigolosa diatriba.

A chi appartiene il muro di confine?

Innanzitutto, il divisorio è considerato comune ai proprietari di due terreni confinanti quando è costruito sul suolo comune ad entrambi, dividendone le rispettive proprietà. Solitamente, secondo quanto espresso dall'art. 886 del Codice Civile, l'altezza di un muro di cinta posto a separare giardini, abitazioni o territori aziendali, se non diversamente specificato dai regolamenti locali, è di tre metri. Nel caso in cui i due territori coinvolgano edifici di altezze differenti, il muro si presume comune soltanto fino al punto più alto dell'edificio più basso, ovvero fin dove le costruzioni hanno la medesima altezza.

Il caso dell’unico proprietario

Tuttavia è possibile anche incorrere nell'eventualità in cui il muro sia di proprietà esclusiva di uno solo dei due contendenti: è il caso in cui nel contratto di acquisto di una delle due proprietà venga esplicitamente indicato che il separatore è considerato facente parte dell'immobile acquistato. Chiaramente il tutto va dimostrato dinanzi ad un giudice fornendo l'atto di proprietà dell'edificio che attesti anche la proprietà del muro stesso.

Altri casi particolari sull’assegnazione della proprietà?

O ancora, nel caso della presenza di una costruzione che separa tra di loro campi, orti, giardini, la proprietà viene attribuita a colui verso il quale sporge un piovente, ossia un piccolo tetto posto sulla cima del muro che ha lo scopo di agevolare lo scorrimento dell'acqua piovana. Se inoltre sulla barriera in questione sorgono delle impalcature quali mensole, cornicioni ecc. che sono montate fin oltre la metà dello spessore del muro, la proprietà viene attribuita a colui verso il quale esse si affacciano.

Va specificato poi che questo discorso riguarda esclusivamente la proprietà del muro in questione e non del suolo su cui questo si erge.

Come procedere se un muro altrui è posto sul confine?

In questo caso, il consiglio che possiamo darvi se il vostro confine è invaso da un muro che non gli appartiene prevede tre diverse opportunità:

  • costruire un muro aggiuntivo sul confine che sia in aderenza con quello già esistente, senza tuttavia appoggiarsi ad esso. Secondo la Cassazione, la costruzione dimostra di essere in aderenza ove l'impianto combaci perfettamente da almeno un lato con l’altro preesistente, rimanendo autonomo sotto l'aspetto strutturale e funzionale in modo tale che la demolizione della prima costruzione non destabilizzerebbe la staticità e la consistenza della nuova. Questo tipo di costruzione è differente da quella in appoggio, dato che quest’ultima non risulta autonoma, ma è sorretta, e quindi dipende, dal muro precedentemente costruito anche se le proprietà delle strutture restano distinte;
  • servirsi del muro presente sul confine, aggiungendovi un capo del proprio muro dietro pagamento di un'indennità al proprietario. Si ha questo innesto solo nel caso in cui l'aggiunta comporti la formazione di un'unica struttura portante: in poche parole se volete inserire un nuovo muro esso dovrà diventare un tutt'uno con quello precedentemente edificato. Anche in questo caso vi è una precisazione da parte della Cassazione, che vieta questo tipo di innesto in zone considerate sismiche in quanto impediscono la libera oscillazione degli edifici in caso di terremoto;
  • chiedere la comunione forzosa della costruzione nel caso in cui questa si estenda per tutta la proprietà. Ciò comporta ovviamente un pagamento, al proprietario iniziale, della metà del muro confinante e della metà del suolo sui cui si impone. Inoltre ogni opera di restauro da quel momento in avanti diventa responsabilità di entrambi, che sono anche obbligati a compiere qualsiasi lavoro necessario con lo scopo di evitare danni all'altra parte. Deve essere infine firmato un documento che acquisti la totale comproprietà del muro in questione.

Gestione e manutenzione di un muro comune

Come abbiamo già anticipato, coloro che condividono di un muro devono farsi carico dei medesimi oneri di manutenzione, tranne per il fatto che gli interventi sono sotto la responsabilità di soltanto uno dei proprietari. Se inoltre vi sia la necessità di operare ricostruzioni o riparazioni della barriera è richiesto il consenso dei comproprietari.

Colui che non abbia intenzione di partecipare alle spese per la manutenzione ha la facoltà di rinunciare al diritto di comunione del muro e del terreno su cui è costruito.

Questa rinuncia deve essere necessariamente posta per iscritto in un atto successivamente trascritto in modo da essere poi opponibile ai terzi.

Un edificio sostenuto da un muro comune può essere demolito. Tuttavia il proprietario, nel rinunciare alla comproprietà dello stesso, è obbligato ad occuparsi di riparazioni e opere causate dalla demolizione.

Quindi, con l’abbattimento dell’immobile, la rinuncia sarà considerata implicita ed il separatore diventerà esclusivamente di proprietà del confinante.

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