Le diatribe sui muri di confini sono all’ordine del giorno e si manifestano dalla notte dei tempi. Pur essendo chiara la legge, le situazioni reali spesso sono più assurde di quanto la legge sia in grado di immaginare. Analizziamo alcuni articoli del Codice Civile.
La questione del muro di cinta è molto sentita nell’ambito sia delle abitazioni private che di interi condomini. Purtroppo non sono rari i fatti di cronaca che ci raccontano delle volte perfino di tragedie consumate su questioni legate alle distanze, oppure alla manutenzione o alla posizione del muro di confine.
Non è casuale che nel Codice Civile vi siano diversi articoli che regolamentano la questione dei muri di confine.
Il primo aspetto da cui vale la pena partire è quello delle distanze. Secondo l’articolo 873, infatti, questa distanza, qualora i due edifici contigui non siano aderenti, non può essere inferiore ai 3 metri, distanza che può anche essere maggiore in funzione di regolamenti locali.
Nel caso del muro di confine, questa norma può essere derogata ma attenzione perché esiste una situazione particolare, come riportato nell’articolo 875 del Codice Civile. Se il muro si trova ad una distanza dal confine inferiore a un metro e mezzo, il vicino può chiedere la comunione del muro solo per costruire contro il muro stesso, pagando la metà del valore del suolo e la metà del valore del muro. A meno che il proprietario del muro non preferisca estenderlo fino al confine. Il vicino che intende chiedere la comunione ha l’obbligo di interpellare preventivamente il proprietario in merito alla preferenza tra estendere il muro fino al confine oppure procedere con l’abbattimento. Il proprietario ha, a sua volta, l’obbligo di rispondere entro 15 giorni e di procedere all’abbattimento o alla costruzione entro 6 mesi dalla comunicazione della risposta.
Qualora su una proprietà sia già presente un muro di confine, il nuovo proprietario, intenzionato a costruire di fianco la costruzione già esistente, può chiederne la comunione. Questa può essere richiesta per tutta l’altezza del muro o anche per solo una parte di essa ma non può evitare l’obbligo di assumersi la proprietà per tutta l’estensione della sua proprietà.
Facciamo un esempio per chiarezza: se sei proprietario di un fondo che ha un lato di 50 metri diviso a metà dal tuo vicino da un muro divisorio che copre l’intera luce di 50 metri, potrai chiedere la comunione del muro anche per un solo metro di altezza di questo ma sarai obbligato a condividere la comunione per l’intera lunghezza.
La comunione si può ottenere pagando la metà del valore del muro in comune oppure la metà del valore del suolo su cui il muro è stato costruito.
Qualora tu abbia intenzione di utilizzare il muro di confine esclusivamente per effettuare un innesto, ovvero senza richiedere la comunione, hai comunque l’obbligo di pagare un’indennità al proprietario per l’innesto del tuo muro, così come stabilito dall’articolo 876 del Codice Civile.
Inoltre, qualora tu non voglia chiedere la comunione e non hai nemmeno la necessità dell’innesto, allora puoi costruire un nuovo muro contiguo a quello esistente, senza dove chiedere alcuna autorizzazione, fermo restando che il nuovo muro non si possa appoggiare a quello già presente.
Queste, secondo l’articolo 882 del Codice Civile, spettano a tutti coloro che hanno un diritto sul muro, in proporzione al loro medesimo diritto.
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