Lavorare in Italia come autonomo, ovvero senza un contratto di tipo subordinato, è possibile previa richiesta del visto specifico per i lavoratori autonomi che si affianca a quello per i lavoratori subordinati. Scopriamo tutte le caratteristiche che lo contraddistinguono.
Se sei un lavoratore straniero in cerca di lavoro in Italia, o un imprenditore che vuole usufruire dell'attività di un collega o di un dipendente proveniente da un altro Paese, dovresti conoscere la disciplina relativa al visto lavoro. Queste norme, la cui disciplina di dettaglio è contenuta nel Decreto del Ministro degli Esteri 11 maggio 2011 (in attuazione al T.U. Immigrazione, il D.Lgs. 286/1998), stabiliscono requisiti, condizioni e modalità per ottenere il visto da parte degli stranieri, necessario sia per poter venire in Italia ad operare in qualità di imprenditore, che per prestare presso un’impresa o un cittadino italiano le proprie prestazioni professionali o lavorative.
Naturalmente, occorre premettere che quanto diremo vale esclusivamente per le persone che provengono da Paesi non appartenenti all’Unione Europea, il così detto sistema Schengen: infatti, per i cittadini di queste nazioni vigono norme uniformi in materia di libertà di circolazione e di stabilimento che fanno eccezione alla necessità di ottenere uno specifico visto per lavoro.
Il visto per lavoro autonomo permette l’ingresso in Italia per lo svolgimento di un’attività professionale o comunque non subordinata, a tempo determinato o indeterminato. Peraltro, il soggetto titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo potrà recarsi in altri paesi appartenenti all’area Schengen, svolgere eventualmente attività di lavoro subordinato, richiedere il ricongiungimento familiare (sussistendo i requisiti economico-sociali richiesti dalla normativa di dettaglio), iscriversi al SSN presso l’ASL territorialmente competente, beneficiare dei provvedimenti in materia previdenziale e assistenziale previsti per la categoria di riferimento e, decorsi 10 anni di residenza ininterrotta, presentare domanda per la concessione della cittadinanza italiana.
Le condizioni per ottenere il visto sono stabilite dal T.U. 286/1998, nonché dal Decreto Ministeriale 11 maggio 2011. Sintetizzando, i requisiti richiesti per il rilascio del visto per lavoratori autonomi sono:
Norme peculiari riguardano gli sportivi (professionisti o dilettanti), per i quali si richiede, in aggiunta, l’esibizione di una dichiarazione d’assenso all’ingresso rilasciata dal CONI. Lo stesso dicasi per l’ingresso di lavoratori autonomi impiegati nel campo dello spettacolo, per i quali si richiede analoga dichiarazione da parte di società teatrali e/o televisive o da altri enti pubblici.
I documenti, le dichiarazioni e le attestazioni necessarie per il rilascio del visto, non più vecchie di tre mesi, devono essere presentate alle autorità consolari competenti, che provvederanno alla verifica delle informazioni riportate e al rilascio del visto per lavoro. La domanda deve essere presentata negli 8 giorni successivi all’ingresso nel territorio italiano, indirizzandola presso la Questura del Comune di soggiorno: l’inutile decorso di questi termini può comportare il rifiuto del rilascio del permesso e un eventuale provvedimento di espulsione.
Così ottenuto il visto per lavoro, questo ha una durata pari a due anni e può eventualmente essere convertito in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, se sussistono i requisiti che vedremo a breve. Per ottenere il rinnovo è necessario presentare la relativa domanda dai 60 giorni precedenti la scadenza ai 60 giorni successivi. Peraltro, se al momento della richiesta di rinnovo il cittadino straniero è disoccupato, può richiedere un permesso per "attesa occupazione", della durata di un anno, purché alleghi l’iscrizione ad un Centro per l’impiego. Si tratta di un permesso annuale e non rinnovabile, ma che può essere convertito in un visto per motivi di lavoro se lo straniero trova un’occupazione.
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