Lavorare in Italia essendo straniero è possibile grazie alla richiesta di un visto per lavoro, che può essere di due tipi: per lavoratore autonomo o subordinato. Nell'articolo di oggi vediamo le procedure e i requisiti per i lavoratori subordinati che fanno richiesta dello specifico visto.
Se sei uno straniero che intende lavorare in Italia, devi sapere che esiste la possibilità di richiedere un visto specifico e dedicato ai lavoratori stranieri.
Il primo punto da evidenziare è la distinzione tra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati. A seconda della tipologia a cui appartieni, dovrai fare richiesta di un visto differente. Nell’articolo in questione parliamo di visto per lavoratori stranieri subordinati.
Similmente al visto per il permesso per lavoro autonomo, il visto per lavoro subordinato permette l’ingresso e il soggiorno in Italia per i dipendenti a tempo determinato o indeterminato, purché questi siano stati chiamati da un’azienda italiana (oppure operante in Italia) allo svolgimento di un’attività lavorativa con carattere subordinato, appunto.
A differenza dei lavoratori autonomi, per i quali sono previsti ben altri requisiti e procedure, per il lavoratore subordinato vale la certificazione presentata dal datore di lavoro, la quale dovrà necessariamente dimostrare la disponibilità, da parte del datore di lavoro, di un reddito minimo di importo almeno doppio rispetto a quello da destinare al lavoratore da assumere, nonché prova della presenza di un alloggio idoneo per il dipendente e degli estremi minimi del contratto che dovrà essere concluso (con indicazione dell’orario di lavoro e della tipologia di inquadramento). Se si tratta di collaboratori domestici, il datore di lavoro deve indicare il familiare/convivente che dovrà beneficiare dell’assistenza da parte dello straniero.
In mancanza dei requisiti previsti, il T.U. stabilisce che l’autorità consolare comunichi allo straniero il diniego del visto. Ciò avviene anche quando vengono accertate condanne in primo grado. Il diniego, peraltro, deve essere motivato e, una volta consegnato a mani proprie presso l’interessato, può essere da questi impugnato.
Per quanto concerne, invece, il rilascio del visto per i dipendenti, un adempimento specifico richiesto per la presentazione della domanda all’autorità consolare concerne il preventivo possesso del nulla osta lavorativo rilasciato dallo Sportello Unico per l’immigrazione. Infatti, il T.U. stabilisce che i citati Sportelli territoriali provvedano a rilasciare queste autorizzazioni nel rispetto dei limiti numerici determinati da appositi decreti ministeriali, i quali disciplinano i cd. "flussi di lavoro".
A questo fine si richiede che il futuro datore di lavoro (regolarmente stabilito in Italia secondo le norme interne ed europee) inoltri una istanza volta ad ottenere il nulla osta in favore del dipendente che dovrà impiegare. In questa sede, bisognerà indicare alcuni elementi, come:
La domanda, come anticipato, viene accolta in ossequio ai limiti quantitativi previsti dal rispettivo Decreto Flussi. Esistono al momento due differenti criteri che individuano i limiti anzidetti:
Tuttavia, il T.U. Immigrazione individua delle deroghe alle quote previste dal Decreto Flussi per determinate categorie di lavoratori specializzati o in ragione del campo di attività, mantenendo però in vigore il necessario pre-requisito della richiesta di nulla-osta lavorativo. Le eccezioni riguardano, a titolo esemplificativo, i lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
Sussistendo le condizioni per il rilascio del nulla osta, quest’ultimo ha una validità non superiore ai sei mesi: ne consegue che in questo lasso temporale, l’interessato dovrà presentare la domanda del permesso di soggiorno per motivi di lavoro in questura, fornendo prova degli elementi sopra indicati e allegando le dichiarazioni del datore di lavoro richieste.
Il visto ottenuto ha validità annuale e può essere rinnovato, facendone istanza entro 60 giorni dalla sua scadenza: a questo fine è necessario dimostrare la titolarità di un contratto di lavoro (non necessariamente il medesimo che ha giustificato il primo ingresso) e la documentazione relativa alla disponibilità dell’alloggio. Tuttavia, il permesso non può essere rinnovato quando lo straniero ha interrotto la permanenza in Italia per sei mesi continuativi, salve eccezioni peculiari. Va precisato che il lavoratore straniero che attende il rilascio o il rinnovo del visto per lavoro viene considerato a tutti gli effetti immigrato regolare.
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