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La liquidazione del patrimonio in continuità

La liquidazione del patrimonio in continuità

Marco Passantino, nell'articolo a sua firma, parla di una delle sue espressioni più amate: liquidazione del patrimonio in continuità, un apparente controsenso che in realtà manifesta un'acuta gestione del problema di sovraindebitamento, frutto di tanta esperienza e innegabili competenze.



A circa 5 anni dall’applicazione concreta della Legge 3/2012, alcuni Tribunali mostrano segni apertura verso procedure di liquidazione del patrimonio che non comportino la cessazione dell’attività imprenditoriale o professionale.

Ad una prima lettura, l’espressione “liquidazione del patrimonio in continuità” potrebbe sembrare quasi contraddittoria, in quanto il concetto di “liquidazione” è spesso concettualmente legato a quello di stasi permanente.

Eppure, anche se nel testo normativo non viene mai testualmente rinvenuta quest’espressione, la Legge 3/2012 accenna al concetto di “continuità” (art. 8 c. 4), a quello di “crediti futuri” (verosimilmente portati dall’attività lavorativa – art. 8 c.1) a quello dei “frutti” prodotti dai beni dell’imprenditore (art. 14 novies c.1) e a quello di “attività produttiva di reddito”  (art. 14-terdecies n° e).  Sembra cioè che la Legge 3/2012 nel suo insieme non escluda a priori – neanche nella procedura di liquidazione del patrimonio – l’ipotesi che l’imprenditore possa proseguire nella propria attività.

A ben guardare, la procedura di liquidazione ex art 14 ter è stata introdotta con l’obiettivo principale di offrire al sovraindebitato (onesto ma sfortunato) la possibilità di cancellare i propri debiti mettendo a disposizione dei creditori tutto il suo patrimonio, per una durata minima di quattro anni.

Ebbene, non è infrequente che, nell’esperienza pratica, ci si imbatta in casistiche di imprenditori o professionisti sovraindebitati i quali che non posseggono alcun elemento patrimoniale (salvo alcuni cespiti strumentali di modesto valore), ma che in compenso rappresentano ancora soggetti pienamente produttivi di potenziale reddito. E questo grazie alla propria capacità ed esperienza professionale.

In altre parole, siamo di fronte a casi in cui sussiste un “patrimonio”, non immediatamente tangibile, ma produttivo di futuri risultati monetari che potranno andare a beneficio del ceto creditorio.

Occupandomi di Legge 3 da quando esiste, mi sono dunque posto il quesito se un artigiano, un piccolo imprenditore, o un libero professionista potessero  - tramite la Legge 3 –proseguire la propria attività, pur in presenza di ingenti debiti.

E dopo aver fortunatamente portato a buon fine alcune pratiche di questo tipo presso il Tribunale di Brescia, ho avuto conferma che sussiste questa possibilità, ovviamente fatto salvo il requisito che i debiti non siano dovuti a comportamenti imprudenti o azzardati.

A certe condizioni, infatti, la normativa in parola può consentire al piccolo imprenditore o al professionista di proseguire la propria attività lavorativa esercitandola tramite la propria partita IVA, e destinando ai creditori ciò che riesce a pagare con i frutti della propria attività lavorativa, detratte le spese di sostentamento. Il tutto sotto la “protezione” giudiziaria, cioè senza che i creditori possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali finalizzate a recuperare il proprio credito.

Il Tribunale di Brescia ha dunque ritenuto – in certi casi - di poter validare un piano di liquidazione del patrimonio in cui l’imprenditore individuale o il libero professionista ponesse sì in vendita i propri cespiti strumentali (ed altri eventuali elementi costituenti il patrimonio) ma lo facesse alla fine della procedura, potendo così continuare a svolgere la propria attività destinando parte dell’utile netto mensile ai creditori.

Tale approccio peraltro è apparso – a parere di chi scrive - assolutamente ragionevole, considerato che  - se si privasse il sovraindebitato dei propri cespiti strumentali – gli si impedirebbe di esercitare la propria attività lavorativa, dunque di produrre utili a beneficio dei creditori, in tal modo recando loro un danno, e impoverendo la procedura.

Parimenti (e questo è un aspetto a cui prestare attenzione) tale possibilità è stata giustamente negata dal Tribunale, nel caso di attività sistematicamente in perdita, in quanto – se si consentisse ad un sovraindebitato di proseguire un’attività in perdita durante la procedura – paradossalmente si farebbe il suo male, poiché tale prosecuzione di attività genererebbe nuovi debiti, che non potrebbero essere poi oggetto di esdebitazione, in quanto maturati successivamente all’inizio della procedura stessa.

Ma non solo. Una volta chiusa la procedura, tali debiti potrebbero dar luogo a nuove azioni esecutive individuali da parte dei creditori più agguerriti, e questo significherebbe – in buona sostanza  - ritornare al problema di partenza.

E’ bene sottolineare che non tutte le giurisdizioni si sono dimostrate d’accordo con questa impostazione. Ad esempio, il Tribunale di Mantova ha recentemente negato la possibilità che un piano di liquidazione del patrimonio fosse “costruito” esclusivamente con quote di reddito da versare mensilmente alla procedura. Dimostrando – in questo – un approccio sicuramente meno flessibile, e a mio avviso meno rispondente alle finalità e allo spirito della Legge 3/2012, che credo sia – principalmente - quello di porre rimedio a situazioni di estremo disagio: situazioni che – se non adeguatamente monitorate – possono degenerare in comportamenti dissennati, e causare veri e propri drammi sociali.

E’ innegabile che il testo normativo della Legge 3/2012 sia caratterizzato da eccessiva genericità, e che attorno ad essa sia proliferata una certa disinformazione, spesso alimentata da figure professionali che hanno speculato su situazioni disperate. E’ però altrettanto innegabile che tale norma – se applicata con deontologia e competenza professionale – possa risolvere situazioni tragiche, e dunque avere un’importante funzione sociale.Da qui l’auspicio che la categoria professionale la utilizzi sempre con ragionevolezza, buon senso, diligenza, e soprattutto buona fede.

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L'autore
  • MarcoPassantino.jpg
    Commercialista  Reply

    Tra i primi professionisti italiani ad occuparsi di sovraindebitamento (Legge 3 2012), è stato premiato nel Marzo 2019 come professionista dell'anno nel settore crisi d'impresa e sistemazioni debitorie dalla nota testata economico-giuridica LE FONTI LEGAL. Dal 2007 opera all'interno di Studio Passantino, da oltre 40 anni specializzato in risanamenti aziendali, e inserito nel maggio 2019, dalla nota testata giuridica TOP LEGAL, tra i primi 10 studi italiani specializzati in crisi d'impresa. Abilitatosi Dottore Commercialista nel 2009, svolge abitualmente attività di docenza, pubblicistica, e redazione di articoli allo scopo di informare aziende e privati delle normative che consentono di risolvere situazioni di crisi e debiti.

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