La formazione è certamente lo strumento migliore per garantire alla tua impresa una maggiore competitività sui mercati, sia interni che esteri, lavorando sulla crescita del capitale umano, senza dubbio la risorsa più importante di ogni impresa.
Oggi è possibile fare formazione, usufruendo di importanti agevolazioni che abbattono considerevolmente i costi da sostenere, ed affidandosi a consulenti esperti del settore ci si alleggerisce anche dei diversi adempimenti.
Che cos’è il Credito d’imposta Formazione 4.0
Il Decreto attuativo dell’agevolazione pubblicato in Gazzetta Ufficiale a giugno 2018 riporta la dicitura per esteso che è “Credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0”. Ciò vuol dire una formazione mirata alle competenze digitali, che è uno dei pilastri su cui si incardina la strategia industriale 4.0 dell’Italia, rivolta al personale dipendente della tua impresa, sia essa una PMI che Micro.
I settori di riferimento menzionati nella Legge di Bilancio 2018, parlano di formazione nell’ambito della vendita e marketing, informatica e tecniche, tecnologia di produzione, ma nei paragrafi successivi entrerò maggiormente nel dettaglio di ciò che può rientrare nel concetto di formazione 4.0. Le attività di formazione, che si rivolgono la personale dipendente, devono essere pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali e l’agevolazione viene calcolata sul costo del personale impegnato nelle attività formative.
In attesa della proroga, attualmente le spese agevolabili sono quelle sostenute nel 2018 e nel 2019, quindi vi è ancora qualche mese di tempo per poter usufruire del credito d’imposta 4.0.
Va ricordato che l’agevolazione è concessa nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato ed è cumulabile con alti aiuti aventi ad oggetti le stesse spese ammissibili.
Soggetti Beneficiari
Per quanto riguarda i soggetti beneficiari, questo tipo di agevolazione si mostra particolarmente flessibile. Infatti ne possono beneficiare tutte le imprese residenti in Italia indipendentemente:
. dalla forma giuridica;
. dalla dimensione aziendale;
. dal settore economico;
. dal regime contabile;
. dalle modalità di determinazione del reddito.
Oltre le imprese propriamente dette, tra i soggetti beneficiari rientrano anche gli Enti non commerciali a condizione che svolgano attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa. Sono compresi, inoltre, anche i consorzi e le reti soggetto che, ai fini delle imposte sui redditi, figurano tra gli enti commerciali oppure tra quelli non commerciali.
Nel corso di questi mesi ho ricevuto diverse richieste di chiarimento che mi portano a dare delle indicazioni precise in merito al fatto che l’agevolazione non è applicabile per le imprese in difficoltà e che, inoltre, non
sia necessario, per poter usufruire dell’agevolazione Formazione 4.0 che l’impresa sia beneficiaria di Super o Iper Ammortamento.
Attività di formazione agevolabili
Il Credito d’Imposta per la Formazione 4.0 si inserisce all’interno di una strategia di crescita aziendale molto più ampia che è quella fissata dal Piano Nazionale Impresa 4.0. Questo spiega il motivo per cui le attività formative agevolabili debbano essere legate ad attività scolte per acquisire o consolidare le conoscenze in ambito tecnologico. Nello specifico l’agevolazione è prevista per quella attività che sono applicate in ambiti specifici, ad esempio:
. vendita e marketing;
. informatica generale;
. tecniche e tecnologie di produzione;
oppure per quelle previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0:
. big data e analisi dei dati;
. cloud e fog computing;
. cyber security;
. simulazione e sistemi cyber-fisici;
. prototipazione rapida;
. sistemi di visualizzazione, realtà virtuale e realtà aumentata;
. robotica avanzata e collaborativa;
. interfaccia uomo macchina;
. manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
. internet delle cose e delle macchine;
. integrazione digitale dei processi aziendali.
A queste si aggiungono le attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi, aziendali o territoriali, depositati presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, entro la data finale della formazione.
Esistono delle tematiche che assolutamente non possono rientrare nell’agevolazione? Questa è un’altra domanda che solitamente gli imprenditori fanno per ottenere chiarimenti in merito. Si, sono espressamente escluse le attività di formazione svolte in ottemperanza alla normativa su salute e sicurezza, protezione dell’ambiente e ad ogni normativa obbligatoria in materia di formazione.
Soggetti erogatori della formazione
Capire bene il funzionamento del Credito d’imposta Formazione 4.0 comporta avere consapevolezza su quali siano i soggetti erogatori che consentono di usufruire dell’agevolazione. In linea di massima le attività di formazione possono essere erogate sia da soggetti esterni che interni all’azienda, tuttavia la differenza è sostanziale per poter usufruire della misura. Nell’insieme dei formatori esterni rientrano:
soggetti accreditati presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha sede legale o operativa;
le Università, sia pubbliche che private, o strutture ad esse collegate;
soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali;
soggetti in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 settore EA37.
I costi sostenuti attraverso i formatori esterni non sono agevolabili, in quanto l’agevolazione è prevista esclusivamente per attività di formazione svolta da formatori interni all’azienda, ovvero:
personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della Legge di Bilancio 2018, ovvero:
a) Vendita e marketing;
b) Informatica generale;
c) Tecniche e tecnologie di produzione.
In questo caso il costo sostenuto è agevolabile fino al 30% della retribuzione annua.
Le spese ammissibili
Scendendo nel dettaglio, per quanto riguarda le spese ammissibili, va precisato che è agevolabile il costo aziendale del personale dipendente impegnato nelle attività di formazione 4.0 sia in qualità di studente o discente che in qualità di docente o tutor, limitatamente alle ore e alle giornate investite in formazione.
Per personale dipendente si intendono tutti coloro che stabiliscono con l’azienda un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato e perfino gli apprendisti, purché regolarmente in carico all’azienda.
Per quanto riguarda il costo aziendale su cui si calcola l’agevolazione, questo viene stabilito in base alla retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, inclusi i ratei di TFR, mensilità aggiuntive, ferie e permessi maturati durante le ore di formazione ed eventuali indennità di trasferta per i corsi fuori sede. Sempre in base a quanto emerso dalle richieste di chiarimento, ci tengo a precisare che per il costo del lavoro relativo al personale dipendente, docente o tutor è previsto un tetto pari al 30% della retribuzione annua del dipendente.
Misure dell’agevolazione
Di seguito entreremo nel dettaglio numerico a riguardo dei parametri relativi al credito d’imposta. Per il 2018 è riconosciuto fino al 40% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d’imposta e credito d’imposta fino ad un massimo di € 300.000 per ciascun beneficiario
Per il 2019 è concesso il 50% per le micro e piccole imprese, il 40% per le medie imprese ed il 30% per le grandi imprese delle spese ammissibili sostenute, secondo i seguenti parametri:
Micro imprese: con meno di 10 occupati e un fatturato inferiore ai 2 milioni di euro;
Piccole imprese: con occupati compresi tra 10 e 49 e un fatturato inferiore a 10 milioni di euro;
Medie imprese: con occupati tra 50 e 249 e un fatturato inferiore a 50 milioni di euro;
Grandi imprese: con un numero di occupati superiore a 249 e un fatturato superiore a 50 milioni di euro.
La tabella riepilogativa ci aiuta ad avere un quadro più chiaro:
Da notare che per le imprese non soggette a revisione legale dei conti, le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta fino a 5000 euro.
Utilizzo del credito d’imposta
Come posso utilizzare il credito d’imposta? Questa è la classica domanda che mi viene rivolta dagli utenti tramite l’app di Know How. Per rispondere dettagliatamente a questa domanda è bene fare il punto su 5 aspetti fondamentali:
1) Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il modello F24, presentato attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui si sono sostenuti i costi, subordinatamente all’avvenuta certificazione dei costi;
2) Esso deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui le spese sono sostenute e nelle dichiarazioni successive fino alla conclusione dell’utilizzo;
3) Non è soggetto né al limite dei 250.000 euro previsti per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU, né a quello generale annuo dei 700.000 euro;
4) Non concorre a formare la base imponibile IRES/IRPEF e IRAP, né rileva ai fini del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e di quello generale;
5) Il codice da utilizzare è il 6897 denominato “credito d’imposta per le spese di formazione personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0.
Certificazione dei costi
Le spese ammissibili devono risultare da un’apposita certificazione da allegare al bilancio, facendo attenzione ad un’opportuna distinzione:
per le imprese soggette a revisione legale dei conti, le spese devono essere certificate dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali;
per le imprese non soggette a revisione legale dei conti le spese devono essere certificate da un revisore (o da una società di revisione). Per queste imprese le spese di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d’imposta fino a 5000 euro.
Ho più volte sottolineato, agli imprenditori che me l’hanno fatto presente, che il revisore legali dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell’assunzione dell’incarico deve osservare i principi di indipendenza, come da Art. 10 del D.Lgs. 39 del 2010.
Infine, va sottolineato che sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.
Altri adempimenti
Dal momento che successivamente alla chiusura del periodo di formazione è possibile che vengano effettuati controlli sull’effettiva attività svolta, le imprese beneficiarie del credito d’imposta, oltre alla certificazione, devono conservare alcuni documenti utili a dimostrare il complesso delle azioni messe in atto. Ad esempio, sarà richiesto definire una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti della formazione svolta. Una relazione che deve essere predisposta dal dipendente che partecipa alle attività in veste di docente o tutor o dal responsabile aziendale delle attività di formazione o dal soggetto formatore esterno.
Poi viene richiesta ulteriore documentazione contabile e amministrativa idonea a dimostrare la corretta applicazione del beneficio.
Infine, vanno tenuti dei registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal soggetto formatore esterno.
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