Non tutti sono a conoscenza del fatto che il possesso di immobili situati all’estero da parte di residenti in Italia, è soggetto a tassazione. L’imposta prende il nome di IVIE, acronimo di Imposta sul Valore degli Immobili situati all’Estero.
Fino alla legge di bilancio 2020 l’IVIE era dovuta solo dai cittadini privati residenti in Italia e che fossero in possesso di un immobile o di una quota di esso. Con la legge di bilancio 202’, l’imposta è stata estesa anche agli enti non commerciali, le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice che risiedono in Italia.
L’IVIE si paga su qualsiasi bene immobile posseduto all’estero. Nello specifico parliamo di:
Si è esenti dal versamento dell’IVIE quando per immobili si intende l’abitazione principale oppure la casa coniugale assegnata al coniuge in virtù di un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Attenzione: se gli immobili per cui è prevista l’esenzione appartengono alla categoria catastale A/1, A/8 oppure A/9, allora l’esenzione non si applica e l’imposta è dovuta.
Il calcolo dell’imposta tiene conto di due aspetti: la quota di possesso e la durata, su base annuale, in cui si è goduto del possesso. Il valore dell’immobile, su cui si calcolerà l’aliquota dell’imposta, è dato dal prezzo di acquisto risultante dall’atto. Le aliquote utilizzate per il calcolo dell’imposta sono due e si differenziano in base all’uso dell’immobile: se abitazione principale oppure a uso del coniuge l’aliquota sarà dello 0,40%, mentre per tutti gli altri casi l’aliquota è del 0,76%.
Sì, di 200 euro in caso di abitazione principale o casa affidata al coniuge. Nessuan detrazione in tutti gli altri casi.
Le regole che disciplinano il pagamento dell’IVIE sono le medesime di quelle che si applicano per l’IMU. Ciò vuol dire che il pagamento avviene tramite un acconto e un saldo. Vale ricordare che a prescindere all’imposta, i contribuenti italiani sono tenuti a presentare il possesso di immobili all’estero nella loro dichiarazione dei redditi.
Purtroppo sì è necessario pagare anche in Italia. Tuttavia, allo stesso tempo è possibile recuperare l’imposta estera sotto forma di credito d’imposta, da portare in deduzione al momento della dichiarazione.
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