Portare in detrazione gli interessi passivi di un mutuo ipotecario, alimenta spesso tanti dubbi, visto che ci sono condizioni ben precise per poterne usufruire e non tutti sono sempre debitamente informati. Facciamo il punto sulla questione.
Questo è il primo aspetto da considerare, dal momento che la legge stabilisce che la detrazione degli interessi passivi del mutuo spetta soltanto a chi acquista l’immobile. Ciò implica che gli acquirenti devono sempre essere entrambi i coniugi, se si desidera portare in detrazione il 100% degli interessi.
Da quanto espresso poc’anzi si evince che ha diritto alla detrazione colui che risulta sia proprietario dell’immobile che intestatario del contratto di mutuo, anche se soltanto per una quota parziale.
Certo, questo è possibile dal 2001, quando si è stabilito che se due coniugi sono cointestatari di un mutuo ipotecario e dell’immobile acquistato e adibito ad abitazione principale, allora uno dei due può detrarre anche la quota dell’altro se questo è fiscalmente a carico.
I motivi sono molteplici, oltre a quelli già evidenziati nelle risposte precedenti, potrebbe essere anche un problema temporale. Infatti la detrazione degli interessi del coniuge fiscalmente a carico non si applica per i mutui accesi prima del 1993.
No, non è possibile in senso assoluto ma vi sono della situazioni che lo consentono. Ad esempio se un genitore accende un mutuo per costruire una nuova casa da adibire ad abitazione principale di un figlio, potrà detrarre gli interessi in quanto contraente e proprietario dell’immobile in cui vive un proprio famigliare anche se non fiscalmente a carico. Paradossalmente, se nella medesima situazione il mutuo viene acceso per acquistare un’immobile che viene intestato direttamente a un figlio, allora la detrazione non è possibile. Insomma, il vincolo della proprietà è fondamentale.
Lo stabilisce l’articolo 5 del TIUR: sono famigliari il coniuge, i figli, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
Per quanto riguarda i divorzi vale precisare che anche nel caso di separazione legale, il coniuge separato è considerato famigliare fino a quando non interviene la sentenza di divorzio. Quando questo avviene, cessa anche il diritto alla detrazione della quota del coniuge, a meno che nell’abitazione ove risiedono non ci siano anche i propri figli.
No, assolutamente. L’usufruttuario non può mai detrarre gli interessi di un mutuo acceso dal nudo proprietario.
No, per loro e per gli organi di polizia sia civile che militare, il concetto di dimora abituale non si applica, quindi vale sempre la detrazione per gli interessi del mutuo sull’abitazione principale anche se la dimora abituale è altrove. In questo caso però è necessario che l’immobile posseduto sia unico, ovvero che la persona non abbia in proprietà altri immobili.
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