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Gli aiuti degli enti territoriali per le imprese in difficoltà

Gli aiuti degli enti territoriali per le imprese in difficoltà

La ripartenza all’indomani della pandemia da Covid-19, del resto non ancora del tutto passata, ruota attorno a numerosi soggetti istituzionali. Tra questi anche quelli territoriali, che dispongono di numerosi strumenti utili a favorire la ripresa delle attività economiche.



Con il decreto Rilancio, lo Stato ha mostrato chiaramente il ruolo da protagonista che gli enti territoriali come Regioni, Province e Comuni devono avere ai fini della ripresa delle attività economiche. Ben 10 articoli, dal 54 al 64, sono dedicati ai diversi strumenti a disposizione degli enti territoriali per contribuire alla salute economica dei propri territori.

Lo scopo del presente articolo è illustrare tutte le possibili azioni che gli enti territoriali potrebbero mettere in atto attraverso appositi bandi.

Quali sono gli enti coinvolti?

Partiamo con lo specificare quali sono gli enti territoriali a cui prestare attenzione: Sicuramente le Regioni, le Province e le Conferenze di Regioni, e le Camere di commercio. Tutti hanno la possibilità, nei limiti della disponibilità delle proprie risorse, questi possono adottare misure di aiuto che favoriscono la ripresa economica.

Sovvenzioni, anticipi e agevolazioni

Il primo gruppo di azioni che il decreto Rilancio concede agli enti territoriali è riportato nell’articolo 54, dove si stabilisce la possibilità di concedere aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni. Tutte le azioni sono possibili a patto che non sia superato il limite di 800.000 per ciascuna impresa, a lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Per le imprese attive nel settore dell’acquacultura e pesca il limite è di 120.000 mentre per le imprese che si occupano di produzione agricola il limite è di 100.000 euro.

Garanzie sui prestiti?

Le garanzie possono riguardare sia i prestiti per gli investimenti che per il capitale d’esercizio, concessi in maniera diretta o per il tramite di un istituto finanziario. Per ciascuno di questi prestiti il premio è fissato al livello minimo di garanzia, la cui durata è fissata a 6 anni, ovviamente la garanzia non è applicabile a prestiti già erogati.

Tassi di interesse agevolati alle imprese

Laddove non sia possibile richiedere o applicare la garanzia, l’aiuto degli enti territoriali può avvenire anche mediante presti con tassi di intessere agevolati, anche in questo caso sia per gli investimenti che per il capitale d’esercizio. I contratti di finanziamento devono essere firmati entro il 31 dicembre del 2020 e non possono durare per più di 6 anni. Anche nel caso di tassi agevolati, l’aiuto non è applicabile per prestiti concessi prima del decreto Rilancio.

Pagamento degli stipendi

Un’altra forma di aiuto è quella che mira ad offrire sostegno per il pagamento degli stipendi, così da limitare al massimo i licenziamenti dei dipendenti. Questa tipologia di aiuto può andare a sostenere non solo i costi salariali di imprese e autonomi ma anche le quote contributive e assistenziali. La durata massima di questa sovvenzione non può superare i 12 mesi a partire dalla data di presentazione della domanda. Il limite della sovvenzione è fissato all’80% della retribuzione mensile lorda, compresi i contributi a carico del datore di lavoro. Questa misura può essere integrata anche con altre misure definite per far fronte all’emergenza coronavirus.

Gli altri aiuti?

Oltre le agevolazioni a favore delle imprese, il decreto Rilancio prevede altre tipologie di aiuti che sono destinati in maniera più specifica alla ricerca e alla produzione strettamente connessa al virus Covid-19, articoli 57, 58, 59.

Limiti e tempi di applicazione

L’insieme di aiuti definiti del decreto Rilancio ed elencati nel presente articolo, non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà prima che iniziasse la diffusione del coronavirus. Tutti gli aiuti possono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre del 2020.

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