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Formazione 4.0 e credito d'imposta

Formazione 4.0 e credito d

Benché non ancora prorogato, il credito di imposta per agevolare gli investimenti aziendali in formazione dei dipendenti sulle tecnologie 4.0 è a tutt’oggi ancora valida.



Il Piano Nazionale 4.0 ha da tempo impegnato ingenti risorse economiche a sostegno dell’innovazione tecnologica delle imprese italiane. Alcune agevolazioni, come il Super Ammortamento, si sono chiuse a metà 2019, mentre restano ancora valide altre agevolazioni come l’Iper Ammortamento, per gli investimenti in beni materiali strumentali altamente tecnologici, la Maggiorazione per i beni immateriali funzionali al modello 4.0, e il Credito d’imposta per la formazione 4.0. Vediamo nel dettaglio ci cosa parliamo a proposito dell’ultima agevolazione.

 

Cosa prevede il regime fiscale della cd. Formazione 4.0?

L'agevolazione fiscale di cui ci occupiamo è stata introdotta, originariamente per il solo anno 2018, dalla legge n. 205/2017 e prevede, in poche parole, un regime di incentivo per le imprese che investono nella formazione aziendale, sotto forma di un credito di imposta da vantare nei confronti del Fisco.

Il provvedimento è stato successivamente oggetto di una Circolare del MISE emanata nel dicembre 2018, che ne ha chiarito contorni e caratteristiche, andando a specificare quali tipologie di attività permettono di accedere al credito d'imposta, nonché le condizioni documentali e organizzative richieste e le modalità di calcolo del beneficio.

Da ultimo, la Legge di Bilancio 2019 ha confermato anche per l'anno corrente il regime di incentivazione fiscale, intervenendo, tuttavia, sulle percentuali del credito riconoscibile e creando un regime di ulteriore vantaggio per le imprese di dimensioni più ridotte. Attualmente le imprese sono in attesa della proroga per il 2020, per questo resta aggiornato seguendo il blog.

Il dichiarato intento del provvedimento legislativo è strettamente connesso al "Piano Nazionale Impresa 4.0", un insieme di incentivi volti a favorire l'investimento da parte delle imprese nella formazione del personale in materie considerate altamente strategiche nell'odierno mercato del lavoro. Lo scopo è non soltanto volto a valorizzare le competenze già presenti in azienda, ma anche incoraggiare l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione delle imprese e, in generale, la loro competitività.

 Sotto questo profilo, non conoscere la disciplina di cui ci stiamo occupando può rappresentare un’occasione persa per la crescita della tua impresa: si tratta, infatti, di un’opportunità per risparmiare su attività di formazione aziendale che rappresentano, a loro volta, un utile spunto per la maturazione professionale dei tuoi lavoratori e, di riflesso, per incrementare la competitività sul mercato del tuo business. Di seguito entreremo nel dettaglio, fornendoti tutte le informazioni che riguardano il provvedimento in esame: soggetti beneficiari, attività di formazione abilitanti, condizioni per l'accesso e percentuale del beneficio fiscale.

 

Chi può beneficiare del credito d'imposta?

L'art. 2 del D.M. 4 maggio 2018, di attuazione del provvedimento "Formazione 4.0" individua i soggetti che possono accedere al beneficio. Si tratta delle imprese (che investono nelle attività di formazione dei dipendenti, come diremo a breve) situate nel territorio dello Stato, comprese le organizzazioni stabilmente incardinate in Italia ma avente sede estera, a prescindere dall'organizzazione giuridica, dalle dimensioni, dal regime contabile e dal settore economico di afferenza.

Inoltre, sono ammessi anche gli "enti non aventi natura commerciale" e che, tuttavia, esercitano in parte attività commerciali, limitatamente al personale addetto a tali settori. Sono, invece, escluse le imprese in situazione di crisi di insolvenza come individuate dal Regolamento UE 651/2014.

 Per quanto concerne l’altro profilo soggettivo, le attività di formazione da cui dipende il riconoscimento del credito d’imposta possono essere erogate – limitatamente alle attività di cui all’elenco di legge – esclusivamente ai lavoratori subordinati, ivi compresi quanti godono di un contratto di apprendistato con l’impresa richiedente.

 

A quanto ammonta il beneficio?

La misura del beneficio veniva originariamente fissata al 40% delle spese considerate ammissibili: come vedremo più avanti, si tratta delle spese sostenute dall'imprenditore per l'attività di formazione nei campi esclusivamente individuati dal provvedimento, calcolate moltiplicando le somme erogate dal datore di lavoro a titolo di retribuzione e di contribuzione per il tempo destinato dal lavoratore alle attività suddette. Il credito d’imposta era accessibile in egual misura a tutte le imprese dotate dei requisiti di legge, indipendentemente dalla grandezza e dalla forma giuridica. Veniva, inoltre, stabilito un tetto massimo del credito d'imposta agevolabile individuato in 300.000 euro per ogni beneficiario.

Come abbiamo anticipato, tuttavia, nonostante la Legge di Bilancio 2019 abbia sostanzialmente confermato l'impianto del provvedimento, è intervenuta a modificare sensibilmente la misura del beneficio. Le nuove normative, infatti, individuano delle specifiche soglie dimensionali (come definite dal Regolamento UE 651/2014), cui vengono ancorate percentuali di credito di imposta differenti. Nel dettaglio:

- per le imprese di minori dimensioni, l'agevolazione viene aumentata fino al 50% delle spese ammesse;

- le medie imprese continuano a godere di un tetto del 40% di spese ammissibili, con un limite massimo annuale pari a 300.000 euro;

- infine, le imprese di maggiori dimensioni si vedono diminuire la percentuale di agevolazione, che scende al 30%, con limite annuale di 200.000 euro.

È bene precisare che, come chiarito dall'art. 5 del citato D.M. di attuazione del provvedimento, il credito d'imposta riconosciuto potrà essere utilizzato soltanto in compensazione, attraverso la presentazione da parte dell'imprenditore di un apposito modello F24, avvalendosi dei servizi telematici disponibili sul portale dell'Agenzia delle Entrate. L'impiego delle somme così dichiarate potrà essere fatto valere per il periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese abilitanti, previo l'adempimento di una serie di obblighi di certificazione di cui ci occuperemo a breve.

 Ne discende che il credito d’imposta effettivamente goduto va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta successivo a quello in cui sono state sostenute le spese di formazione, anche se esso non concorre a formare effettivamente il reddito o la base imponibile dell’IRAP. Il credito, inoltre, non rileva ai fini del calcolo dei rapporti rilevanti per dedurre interessi passivi, spese e altri componenti negativi, né al tetto di impiego dei crediti d’imposta e di compensabilità previsto dalle altre norme fiscali.

 Per completezza, va aggiunto che, come chiarito dalla circolare MISE del dicembre 2018, tale agevolazione può essere cumulata con eventuali ulteriori incentivi formativi, come ad esempio i Piani finanziati da "fondi interprofessionali", ancorché aventi ad oggetto spese di formazione aziendale diverse. Ciò implica che la tua impresa potrebbe beneficiare di diverse forme di agevolazione, accomunate dalla stessa finalità di incentivo alla digitalizzazione e alla innovazione tecnologica del personale aziendale. Da ciò discende, peraltro, che il cumulo delle due forme di aiuto (sebbene aventi ad oggetto costi di formazione diversi) non può superare le soglie massime previste dal Regolamento comunitario citato, che, in materia di agevolazione alla formazione aziendale, fissa al 50% dei costi ammissibili il tetto massimo di incentivo.

 

Come si determina il beneficio?

La base sulla quale viene a determinarsi l'ammontare del credito d'imposta che può essere fatto valere è parimenti indicata dal provvedimento, che costruisce un elenco di attività cd. "ammissibili". Si tratta, in particolare, di una serie di attività di formazione che permettono al personale aziendale di acquisire e perfezionare competenze informatiche, tecnologiche e digitali, in perfetta aderenza al programma di rinnovamento connesso al "Piano Nazionale Impresa 4.0".

Tra le attività che vengono individuate direttamente dal provvedimento rientrano quelle afferenti le tecnologie di:

- analisi dei dati;

- sviluppo di cyber security;

- sviluppo di realtà aumentata e virtuale;

- robotica avanzata;

- stampa tridimensionale;

- digitalizzazione dei processi aziendali.

Le spese concernenti la formazione del personale dipendente e che permettono di accedere al beneficio fiscale sono quelle individuate a partire dalle ore o giorni di formazione, sulla base del costo aziendale impegnato in tali attività. Quest'ultimo parametro viene calcolato sulla base della retribuzione media per dipendente, al lordo delle ritenute e della contribuzione previdenziale e assistenziale (ivi compresi i ratei del TFR), oltre che delle indennità per ferie, permessi e trasferta, ove concretamente erogate al dipendente.

Al contempo, sono considerate ammesse anche le spese concernenti il personale dipendente che partecipa alle attività di formazione sotto la veste di docente e tutor: in questo caso, però, le spese valide ai fini del beneficio sono calcolate entro il limite del 30% della retribuzione annua.

Ulteriore novità rispetto alla disciplina previgente è data dall’ammissibilità, nel novero delle attività considerate rilevanti ai fini del calcolo del beneficio fiscale, anche delle attività di formazione del personale esplicate mediante la frequenza di corsi on-line o mediante tecnologie di apprendimento e-learning.

 

Quali sono le condizioni di accesso?

Dopo aver definito quali sono le modalità di calcolo del beneficio d'imposta, vediamo adesso quali sono le condizioni per poter accedere al credito d'imposta "Formazione 4.0". Sotto questo profilo, l'imprenditore ha l'onere di documentare le spese che possono valere ai fini del beneficio, con certificazione ad opera del soggetto responsabile della revisione legale dei conti in azienda circa l’effettivo esborso da parte dell’impresa e la compatibilità di tali spese con quanto risultante dai libri contabili e dagli altri registri aziendali. Ove l'impresa non sia tenuta alla revisione legale dei conti, la certificazione in questione viene rilasciata da apposito revisore o società di revisione legale.

Inoltre, l'imprenditore ammesso al beneficio deve (anche per il tramite del legale rappresentante) produrre una relazione illustrativa dei risultati e delle modalità di svolgimento delle attività di formazione svolte dai dipendenti, nonché attestante l'effettiva partecipazione alle suddette attività. Peraltro, ove la formazione sia tenuta all'interno dell'azienda, sono i dipendenti che svolgono la funzione di docenti a dover redigere detta relazione. Oltre a tale relazione, l’impresa dovrà conservare un registro nominativo attestante lo svolgimento delle ore di formazione, sottoscritto dai dipendenti che hanno partecipato (quali discenti o quali docenti) e dagli eventuali formatori esterni.

Infine, l'impresa, al fine di aderire al meccanismo di formazione, deve dichiarare espressamente nel contratto collettivo aziendale o territoriale l'intenzione di investire nella "Formazione 4.0" dei propri dipendenti. In secondo luogo, tali contratti devono essere depositati presso l'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente: come chiarito da un interpello dell'Agenzia delle Entrate (il n. 79/2019), l'invio dei contratti all'Ispettorato costituisce vera e propria condizione di ammissibilità al beneficio da parte dell'impresa.

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