Il Fondo Nuovo Competenze è stato istituto per favorire progetti formativi a favore delle imprese. A chi viene presentata la domanda? Che cos'è il requisito degli accordi collettivi? È vero che è stato prolungato a tutto il 2021? Può essere utilizzato anche per percorsi di ricollocazione?
Il Fondo Nuovo Competenze è stato istituito con il Decreto Legislativo “Rilancio” N. 34 del 2020. Secondo le intenzioni iniziali doveva coprire il solo anno 2020 ma i decreti successivi ne hanno esteso la validità a tutto il 2021, introducendo anche altre novità.
A finanziare percorsi di formazione che possono aiutare le aziende a essere più competitive alla luce della mutata situazione dei mercati a causa dell’emergenza epidemiologica.
Inizialmente il Fondo Nuove Competenze doveva coprire soltanto il 2020 ma con il decreto di agosto è stato esteso anche a tutto il 2021.
Di 500 milioni di euro, di cui 200 milioni per il 2020 e 300 milioni per il 2021.
Tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano sottoscritto, entro il 31 dicembre 2020, gli accordi collettivi richiesti come requisito di accesso.
L’istituzione del Fondo si basa sulla previsione che siano coinvolte tutte le parti sociali, le quali dovranno ridefinire la rimodulazione dell’orario di lavoro al fine che parte dell’orario sia destinato a percorsi di formazione coperti dal Fondo. Queste rimodulazione dovranno essere sottoscritte mediante contratti collettivi stipulati su base territoriale o aziendale da parte di associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul territorio nazionale.
Sicuramente gli accordi collettivi devono specificare i progetti formativi, il numero di lavoratori coinvolti, e il numero di ore richieste, che comunque non potrà essere superiore alle 250 ore. I percorsi devono, ad ogni modo, concludersi entro 90 giorni dalla data di approvazione della domanda.
La domanda si presenta all’ANPAL, che è autorizzata alla valutazione e a determinare l’importo massimo corrisposto al datore di lavoro, differenziando il costo delle ore di formazione e quello dei relativi contributi.
Si, i fondi paritetici interprofessionali e il fondo formazione possono continuare a essere utilizzati, anche a sostegno della formazione organizzata mediante l’accesso al nuovo fondo. Non solo, gli altri fondi possono intervenire, per un cofinanziamento, anche successivamente all’approvazione della domanda presentata all’ANPAL.
Si è vero, con il decreto di agosto si è estesa la sua validità anche alla ricollocazione presso altre aziende.
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