Per lavorare in Italia esistono due distini obblighi: il visto per lavoratori stranieri assunti in Italia e il visto per affari, di cui parliamo nel presente articolo, dedicato agli imprenditori che vogliono intrattenere rapporti commerciali o di lavoro con aziende italiane.
Se sei un imprenditore estero che vuole svolgere la propria attività anche in Italia dovresti conoscere la disciplina relativa al visto per affari e lavoro. Queste norme, la cui disciplina di dettaglio è contenuta nel Decreto del Ministro degli Esteri 11 maggio 2011 (in attuazione al T.U. Immigrazione, il D.Lgs. 286/1998), stabiliscono requisiti, condizioni e modalità per ottenere il visto da parte degli stranieri, necessario per poter venire in Italia e operare in qualità di imprenditore.
È opportuno premettere che il Decreto in questione disciplina esclusivamente le situazioni relative a persone che provengono da paesi extra europei in quanto per coloro che risiedono in nazioni appartenenti all’Unione Europa, vigono altre norme che uniformano tra le diverse nazioni la regolamentazione riguardo la libertà di circolazione e di stabilimento senza che sia necessario il conseguimento di uno specifico visto per affari.
Cominciando la nostra analisi dal cd. visto per affari, il Decreto Ministeriale ne individua innanzitutto la funzione: questa autorizzazione diplomatica, infatti, serve all’imprenditore straniero per poter entrare nel territorio Italiano, nei limiti di un soggiorno di breve durata, quando il viaggio in questione è dedicato a finalità di tipo economico o commerciale, oppure per lo svolgimento di trattative o di attività di consulenza e cooperazione con imprese o clienti, nonché per fini di apprendimento e rappresentanza (pensa, ad esempio, alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale oppure ad un importante congresso di categoria, nonché a fiere e mostre, e così via). Una volta rilasciato, il visto per affari permette all’imprenditore straniero l’ingresso in Italia e in tutta l’area Schengen, con una durata massima del soggiorno pari a 90 giorni ogni 180.
Per poter ottenere il visto d’ingresso per affari, la legge richiede una serie di adempimenti in capo al richiedente. Schematicamente, dovrai esibire documenti dai quali è possibile provare:
- la qualità di operatore economico o commerciale;
- le finalità del viaggio per cui si richiede il visto;
- il possesso di mezzi economici di sostentamento (secondo i dati di dettaglio di volta in volta stabiliti da apposite direttive del Ministero);
- la prenotazione di un alloggio o la dichiarazione di ospitalità da parte di un soggetto regolarmente residente in Italia secondo le leggi europee;
- la presenza di un’assicurazione sanitaria valida in Italia con copertura di almeno 30.000 euro.
Peraltro, se l’imprenditore straniero viene invitato in Italia per affari da parte di un’azienda locale (per tutte le differenti finalità che possono giustificare il rilascio del visto), oltre ai requisiti sopra indicati è necessario indicare anche una "dichiarazione d’invito" sottoscritta dall’impresa italiana o dall’Ente invitante. All’interno di questo documento deve esserci l’attestazione del periodo di validità e del motivo del soggiorno, oltre che una sintesi delle attività che lo straniero invitato dovrà svolgere.
Infine, sussistendo i presupposti richiesti, il visto per affari può essere rilasciato anche alle persone che accompagnano il richiedente, purché ci siano ragioni di lavoro documentate.
Per ottenere il visto è necessario presentare domanda, seguendo il formulario presente in allegato sul Decreto Ministeriale 11 maggio 2011. Anche per la redazione della lettera d’invito da parte delle imprese italiane è opportuno seguire il modello indicato dal Ministero. Occorre precisare che il visto per affari non è richiesto per i soggiorni di brevissima durata: in questo caso, però, l’imprenditore straniero deve effettuare, al momento dell’ingresso in Italia, una dichiarazione di presenza (o di soggiorno) ai responsabili della Polizia di Frontiera. Tuttavia, se si tratta di un cittadino di un Paese appartenente all’Area Schengen, tale dichiarazione potrà essere rilasciata entro otto giorni dall’ingresso presso l’Ufficio stranieri della Questura del Comune in cui l’imprenditore straniero soggiorna.
Le norme italiane relative al visto per affari devono essere integrate dalla disciplina eurounitaria, che talvolta prevede deroghe o eccezioni rispetto alle norme interne. In particolare, il Regolamento CE n. 539/2001 contiene un elenco di Paesi (non UE) per i cui cittadini è prevista l’esenzione dall’obbligo di ottenere il visto per il soggiorno finalizzato ad affari: tra questi è possibile menzionare Australia, Canada, Israele, Messico, San Marino e Santa Sede, Stati Uniti, Hong Kong, Singapore e molti altri.
Anche in questi casi, però, si richiedono una serie di condizioni per l’ingresso: il possesso di documenti di viaggio validi per il varco della frontiera, la giustificazione dello scopo e delle condizioni del soggiorno, la disponibilità di mezzi di sussistenza e di alloggio, nonché – a seconda dei casi – la presenza di un giustificativo per l’ingresso nel Paese, come l’invito da altra impresa o autorità, documenti comprovanti la finalità di affari, e così via.
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Da ultimo, bisogna considerare l’esistenza di regole speciali in materia di protezione dei rifugiati o altre norme eccezionali per categorie di stranieri, le quali possono eventualmente prevalere sulla disciplina generale in materia di visto d’ingresso, compreso quello dedicato agli affari.
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Dottore Commercialista dal 1996. Svolge la sua attività prevalentemente per aziende private: oltre alla fiscalità ordinaria, si occupa di controllo di gestione, fornendo il suo supporto agli imprenditori nelle scelte aziendali. Specializzato SAF in contenzioso tributario, è anche Revisore Legale. Non solo aziende, ma anche assistenza e consulenza ad enti no profit per l'accesso a bandi pubblici e privati.