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Esterometro: le novità del 2022

Esterometro: le novità del 2022

Viene ridefinito il campo di applicazione dell’esterometro (art. 12). In particolare, con la sostituzione del comma 3-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/201.



Viene ridefinito il campo di applicazione dell’esterometro (art. 12). In particolare, con la sostituzione del comma 3-bis dell’art. 1, D.Lgs. n. 127/2014, vengono escluse dall’obbligo di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate le operazioni di importo non superiore a 5.000 euro relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

 

A seguito della modifica, pertanto, non si deve compilare l'esterometro:

- per tutte le operazioni per cui è stata emessa una bolletta doganale;

- per tutte le operazioni per cui è stata emessa o ricevuta di fattura elettronica mediante il Sistema di Interscambio;

- per le singole operazioni transfrontaliere di importo inferiore a 5.000 euro.

La trasmissione telematica deve essere effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati devono essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio. Con riferimento alle medesime operazioni:

- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;

- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Nuova decorrenza delle sanzioni dell'esterometro

Viene poi fissata a partire dal 1° luglio 2022 (invece che dal 1° gennaio 2022) la decorrenza della misura sanzionatoria per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere di cui all’art. 11, comma 2-quater, terzo periodo, D.Lgs. n. 471/1997 (art. 13).

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