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Esonero contributivo per assunzione di donne

Esonero contributivo per assunzione di donne

In accordo con il Temporary Framework, l'INPS ha chiarito il funzionamento dell'esonero contributivo a favore delle aziende che assumono donne lavoratrici. Su quali contratti si applica l'esonero? Quali annualità copre? Quali sono le aziende che possono accedere? Quali sono i requisiti?



La circolare numero 32 dell’INPS, dello scorso 22 febbraio 2021, ha chiarito le modalità di accesso e il funzionamento dello sgravio contributivo per l’assunzione di donne da parte delle aziende, in accordo con quanto stabilito nel Temporary Framework della Commissione Europea.

A quali aziende si rivolge?

A tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, quindi compresi i datori di lavoro del settore agricolo. A questi si aggiungono anche i seguenti beneficiari:

  1. Gli enti pubblici economici;
  2. Gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  3. Gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  4. Le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
  5. Le aziende speciali costituite anche in consorzio;
  6. I consorzi di bonifica;
  7. I consorzi industriali;
  8. Gli enti morali;
  9. Gli enti ecclesiastici.

Per quali lavoratrici posso chiedere l’esonero sui contributi?

L’esonero può essere richiesto per le donne lavoratrici svantaggiate, ovvero:

  1. Donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
  2. Donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  3. Donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  4. Donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

Vi è l’obbligo di un certo tipo di contratto?

L’esonero è previsto per assunzioni a tempo determinato e indeterminato oppure per la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente contratto di lavoro agevolato. L’esonero si applica anche nel caso di contratti part-time.

Su quali annualità si applica l’esonero contributivo?

L’esonero si applica sulle annualità 2021 e 2022. Tuttavia va precisato che la durata dell’esonero varia in funzione del tipo di contratto. L’incentivo può essere riconosciuto per massimo 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato o proroga di un contratto della medesima categoria, e per massimo 18 mesi in caso di contratto a tempo indeterminato oppure per la trasformazione in indeterminato di un contratto a termine già agevolato.

Quanto posso ottenere di esonero?

L’esonero si applica sul 100% dei contributi fino a un massimo di 6.000 euro per singola lavoratrice e per ogni singolo anno.

L’esonero si applica su tutte le voci contributive?

No, sono escluse dall’esonero le seguenti voci:

  1. Il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto;
  2. Il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
  3. Il contributo destinato al finanziamento dei Fondi interprofessionali.

Vanno, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

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