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Ecobonus e sconto del 110%: gli altri interventi coinvolti

Ecobonus e sconto del 110%: gli altri interventi coinvolti

Lo sconto del 110% previsto dalla riforma dell’Ecobonus, così come da Decreto Rilancio, abbraccia anche altre tipologie di lavori che non rientrano necessariamente nella ristrutturazione. Leggiamo quali.



All’interno del blog di Know How stiamo cercando di dare massimo risalto al tema dell’Ecobonus così come rimodulato dal Decreto Rilancio che ha elevato l’aliquota riconosciuta come credito d’imposta al 110% contestualmente alla possibilità di ottenere uno sconto in fattura immediato.

Altro aspetto altrettanto interessante ma poco dibattuto è quello della tipologia di lavori che rientrano nella modalità del nuovo Ecobonus.

Non solo ristrutturazioni

Oltre le ristrutturazioni di cui abbiamo scritto in un precedente articolo, vi sono altre tipologie di lavori che se eseguiti contestualmente possono beneficiare del medesimo credito d’imposta. Questi lavori sono:

  1. L’installazione di pannelli fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
  2. Postazioni per la ricarica dei veicoli elettrici.

In entrambi i casi, i lavori devono essere eseguiti nell’arco di tempo compreso tra il 1/7/2020 e il 21/12/2021.

Installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo

Entriamo nello specifico dei requisiti richiesti per l’installazione degli impianti fotovoltaici. Il primo aspetto da considerare è che l’impianto, per poter accedere al credito d’imposta del 110%, deve essere connesso alla rete elettrica nazionale.

La spesa massima a cui si riconosce il beneficio fiscale o lo sconto in fattura è pari a € 48.000 e comunque non oltre € 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto. Solo in alcuni casi specifici il limite di spesa per ogni singolo kW è ridotto a € 1.600.

La medesima disciplina di detrazione vale anche per l’installazione di sistemi di accumulo per un limite massimo di € 1.000 per ogni singolo kW.

Altri elementi da considerare per il credito d’imposta al 110%?

Vi sono altri due aspetti fondamentali da prendere in considerazione. Il credito del 110% può essere fruito solo se:

  1. L’energia in eccesso, non auto consumata in sito, deve essere ceduta a favore del GSE;
  2. Non è possibile cumulare il credito di imposta riconosciuto dal decreto Rilancio con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione.

Installazione di colonnine di ricarica

Così come per gli impianti fotovoltaici, anche l’installazione contestuale di colonnine di ricarica può essere agevolata dal beneficio del 110% da fruire come credito di imposta o come sconto diretto in fattura pari all’importo massimo dovuto.

Per colonnine di ricarica si intendono delle infrstrutture più o meno gradi utili al caricamento dei veicoli elettrici all'interno o in prossimità delle aree degli edifici.

Il requisito, anche in questo caso, è che il lavoro sia realizzato congiuntamente a quelli di riqualificazione energetica o per rischio sismico.

Contestualità e ripartizione del bonus

Gli ultimi due aspetti da considerare, che riguardano entrambe le tipologie di lavoro che abbiamo menzionato nei paragrafi precedenti, riguardano il fatto che:

  1. I lavori di cui nel presenta articolo devono essere eseguiti contestualmente a quelli di riqualificazione energetica o riduzione del rischio sismico, come stabilito nel decreto Rilancio;
  2. La ripartizione del bonus fiscale, se si opta per questa modalità di fruizione, è sempre su base quinquennale, equamente suddiviso.

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