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Debiti con le banche: soluzioni per le PMI in crisi di liquidità

Debiti con le banche: soluzioni per le PMI in crisi di liquidità

L'articolo 56 del recente decreto (17 marzo 2020) emanto dal Governo per far fronte all'emergenza Covid-19 si concentra sulla situazione debitoria delle PMI italiane e individua 3 possibili soluzioni a seconda della tipologia di debito contratto.



Il recente Decreto emanato per far fronte all’emergenza coronavirus e agli effetti economici e occupazionali che si porta e porterà dietro, si occupa non solo di famiglie e lavoratori ma anche di imprese e imprenditori.

L’articolo 56 affronta il tema della situazione debitoria delle PMI Italiane.

Nello specifico prevede, per quelle imprese che si trovano in una situazione debitoria nei confronti delle banche e di tutti gli altri soggetti abilitati in Italia alla concessione del credito, la possibilità di avvalersi di almeno 3 misure di sostegno, previa comunicazione.

Mutui e leasing

Il Decreto stabilisce che il pagamento delle rate del mutuo o i canoni del leasing relativi ad altri finanziamenti a rimborso rateale, sono sospesi fino alla data del 30 settembre 2020. Il rimborso delle rate sospese dovrà avvenire in maniera dilazionata e senza che vi siano nuovi oneri a carico degli intermediari o delle imprese. Alle imprese spetta di richiedere la sospensione dell’intera rata oppure soltanto della quota capitale.

La rata del 30 settembre

Per quanto riguarda i debiti rateizzati, vale precisare che il periodo di sospensione vale anche per la data del 30 settembre, ovvero la rata in scadenza quello stesso giorno non deve essere pagata in quanto rientra anch’essa nel periodo di sospensione.

Prestiti non rateali

Il Decreto Cura Italia individua una soluzione anche per i prestiti non rateali. Per quelli in scadenza prima del 30 settembre 2020, il rimborso viene posticipato senza alcun particolare formalità, alla medesima data. Anche in questo caso, la restituzione dovrà avvenire senza che vi siano ulteriori oneri a carico del debitore.

Revoca dei prestiti

Per quanto riguarda le aperture di credito e i prestiti accordati come anticipo sul credito, in essere alla data del 29 febbraio o alla data di pubblicazione del decreto, ovvero il 17 marzo 2020, non possono essere revocati in alcun modo fino alla data del 30 settembre 2020. Anche in questo caso, come per i prestiti non rateali, non sono previste particolari formalità per far valere quanto stabilito dal decreto del 17 marzo.

A chi si rivolgono le misure?

Le misure adottate dal Governo per fronteggiare la pandemia del coronavirus si rivolgono a tutte le PMI che abbiano sede in Italia e di qualsiasi settore, e che abbiano subito una mancanza di liquidità a causa della diffusione del Covid-19.

Vale ricordare che PMI, come da definizione della Commissione europea, sono tutte le imprese con meno di 250 dipendenti e un fatturato inferiore a 50 milioni di euro o il cui bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Autonomi e partite IVA

Il 22 marzo è stata fatta una precisazione per chiarire che le misure individuate nell’articolo 56 si rivolgono anche ai lavoratori autonomi dotati di partita IVA.

Modalità di accesso alle misure?

Per accedere alle misure individuate nel Decreto, le imprese devono presentare alla propria banca o al proprio soggetto creditore, un’apposita autocertificazione in cui si dichiara la perdita di liquidità a causa della diffusione del coronavirus.

Limiti di applicazione delle misure?

Purtroppo non tutte le imprese possono accedere alle misure di cui abbiamo scritto in questo articolo. Nell’articolo 56 infatti si chiarisce che per poter accedere, l’impresa non deve avere posizioni debitorie classificate come:

  1. Esposizioni deteriorate;

Oppure ripartite nelle categorie:

  1. Sofferenze;
  2. Inadempienze probabili;
  3. Esposizioni scadute;
  4. Esposizioni sconfinanti deteriorate.

Inoltre non deve avere rate scadute, ovvero non pagate o pagate solo parzialmente negli ultimi 90 giorni.

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