Credito d'imposta per le imprese italiane che investono in beni mobili e immobili necessari per l'attività d'impresa. Qual è l'aliquota del credito? Quali sono i beni ammessi all'agevolazione? Cosa succede se lavoro principalmente con l'estero? In quanto tempo viene rateizzato il credito?
Ancora qualche mese di tempo per accedere ai finanziamenti previsti dalla Legge 160 del 2019 (Articolo 1 Comma da 185 a 197) che riconosce un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive localizzate sul territorio italiano. La misura è attiva per tutte le imprese che formalizzano l’acquisto entro il 31 dicembre 2020.
Possono accedere tutte le imprese residenti in Italia indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione, dal settore economico di appartenenza e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono ammesse anche le stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
Si, perché tra gli altri requisiti che l’azienda deve dimostrare, bisogna menzionare anche:
Il credito di imposta è impedito a tutte le imprese che pur essendo in possesso di tutti i requisiti si presentano in uno dei seguenti casi:
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa.
Il credito d’imposta riconosciuto, utilizzabile solo in compensazione, è pari al 40% del costo totale, per la quota di investimento inferiore a 2,5 milioni di euro, mentre è del 20% per la quota d’investimento che supera il tetto di 2,5 milioni di euro.
Attenzione perché in taluni casi, per alcuni beni, il credito d’imposta massimo è pari al 15% e l’investimento complessivo non può superare i 700.000 euro.
Nell’arco di cinque anni. Solo per alcuni investimenti, come quelli con canone di locazione, il periodo è di tre anni.
Si, il costo complessivo agevolabile non può superare i 10 milioni di euro.
Si, se l’investimento è stato realizzato mediante un contratto di locazione finanziaria allora si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Si, è vero. Il credito d’imposta in questo caso può essere richiesto per la quota di competenza.
Su questo bisogna fare attenzione. Nessuno vieta la vendita dei beni acquistati con il credito d’imposta, tuttavia è bene sapere che se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
di effettuazione dell'investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.
Qualora la vendita abbassi l’imponibile su cui si calcola il credito d’imposta, allora l’eccedenza andrà riversata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Si, il comma 194 della legge 160 del 2019 stabilisce che su alcuni beni, e solo su quelli, l’agevolazione è fruibile anche dagli esercenti attività di arti e professioni.
Questo è un tema molto rilevante su cui è arrivata di recente una risposta dell’Agenzia delle Entrate per un interpello (il 920-204/2020) del tutto simile, da parte di un’impresa edilizia residente in Italia che ha numerose commesse all’estero e che si ritrova spesso a inviare macchinari all’estero. Bene, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che trattandosi di beni strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa ed essendo beni mobili che al termine della commessa fanno ritorno in Italia, allora anche per l’acquisto di questi beni è possibile usufruire dell’agevolazione.
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