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Cos’è e come si redige il FIR, Formulario di identificazione rifiuti?

Cos’è e come si redige il FIR, Formulario di identificazione rifiuti?

Il FIRFormulario di Identificazione dei Rifiuti, insieme al MUD, Modello Unico di Dichiarazione ambientale, e al registro di carico e scarico dei rifiuti, costituisce uno strumento fondamentale per controlli e verifiche correlate al flusso della produzione dei rifiuti.



In questo vademecum se ne chiariscono le finalità, la realizzazione ed emissione, le responsabilità ad esso correlate e i dati che deve contenere.

Cos’è il Formulario di Identificazione dei Rifiuti?

Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti, FIR è un documento di accompagnamento per il trasporto dei rifiuti, contenente tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario.

Chi redige e chi emette il FIR?

Nella compilazione del FIR, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza.

Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza (art. 193, comma 17, del d.lgs. n. 152/2006).

Quando non è necessario il Formulario di Identificazione dei Rifiuti?

Per espressa previsione normativa, il FIR non è necessario nel caso di trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta di cui all’art. 183 TUA, effettuato dal produttore iniziale degli stessi, nonché in caso di soggetto che gestisce il servizio pubblico, di trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario (dovendosi considerare con tale espressione “i trasporti effettuati per non più di cinque volte l’anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri”, art. 193, comma 7, TUA) .

Il FIR non risulta necessario neanche nel caso di trasporto di rifiuti speciali, di cui all’art. 184, comma 3, lettera a), TUA, effettuato dal produttore in modo occasionale e saltuario secondo la definizione già richiamata di cui all’art. 193, comma 7, TUA, nonché per il conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta, ovvero al circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183, comma 1, lettera pp), TUA, con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.

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